Cassazione Penale, Sentenza n. 40696/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo gli imputati dagli artt. 110 e 615-ter c.p. (perché il fatto non sussiste) e dagli artt. 110, 81 cpv. e 640 c.p. (perché il fatto non costituisce reato). I motivi principali: (i) la Corte territoriale avrebbe fondato l'assoluzione sull'asserita incapacità di intendere e di volere ricavata solo da consulenze tecniche di parte ritenute invalide e inidonee, con errore di equiparazione dello stato di "suggestionabilità" al vizio totale di mente ex art. 88 c.p.; (ii) la Corte d'appello, pur su istanza del Procuratore generale, non avrebbe disposto perizia psichiatrica d'ufficio ai sensi dell'art. 603 c.p.p., violando la legge e la motivazione; (iii) in ogni caso l'eventuale vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. non avrebbe escluso il dolo generico richiesto per la truffa e la valutazione della partecipazione degli imputati era errata; (iv) omissione di pronuncia sulle statuizioni civili ex art. 2043 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi costituiscano una censura di merito e di travisamento del fatto, cioè un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove e delle perizie compiuta dal giudice di merito, materie non sindacabili in questa sede salvo travisamento della prova inteso come prova inesistente o risultato di prova manifestamente diverso dalla realtà. Quanto alla mancata perizia d'ufficio, la Corte ha ricordato che la rinnovazione istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è rimessa al giudice di merito e può essere disposta solo se il giudice ravvisa l'incompletezza dell'istruttoria; la decisione motivata del giudice di merito è incensurabile in Cassazione e, nel caso, la mancata perizia fu giustificata anche dal fatto che le perizie di parte erano state acquisite nell'ambito di un rito abbreviato condizionato e la parte civile non aveva tempestivamente chiesto la perizia d'ufficio. Sulla mancata determinazione delle statuizioni civili la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assoluzione per insussistenza del fatto in riforma integrale comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili di primo grado anche se non espressamente dichiarata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento alla partecipazione nel reato composito; utilizzato per descrivere i reati contestati agli imputati.
art. 615-ter cod. pen.
Norma sostanziale contestata (accesso abusivo a sistema informatico); la Corte ha valutato che l'assoluzione per insussistenza del fatto incide anche su questa contestazione.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; posto in relazione al tema del dolo e all'argomentazione difensiva sull'incapacità di intendere e volere.
art. 88 cod. pen.
Norma sul vizio totale di mente; il ricorso censurava l'equiparazione dello stato di suggestionabilità a tale vizio, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione fosse valutazione di merito sulle perizie non sindacabile in questa sede.
art. 89 cod. pen.
Norma sul vizio parziale di mente; il ricorso sosteneva che un vizio parziale non escluderebbe il dolo generico, questione che avrebbe richiesto valutazione di merito.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ricorda che il giudice di merito valuta l'incompletezza dell'istruttoria e la necessità della perizia d'ufficio; tale scelta è sindacabile in Cassazione solo per carenza di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di cassazione di condannare la parte privata al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione di €3.000,00.
art. 2043 cod. civ.
Norma della responsabilità civile extracontrattuale; la Corte ha ritenuto che, dopo l'assoluzione per insussistenza del fatto, le statuizioni civili di primo grado decadono automaticamente senza necessità di espressa pronuncia in appello.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove di merito: i motivi che si limitano a criticare la valutazione delle perizie o l'interpretazione dei fatti sono inammissibili salvo che si rappresenti un "travisamento della prova" inteso come prova inesistente o risultato di prova manifestamente difforme dalla realtà.
- La richiesta di perizia d'ufficio in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. richiede che il giudice di merito reputi l'istruttoria incompleta; la valutazione della necessità della rinnovazione istruttoria è discrezionale del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per carenza di motivazione.
- Le perizie di parte acquisite nel fascicolo, specialmente nell'ambito di riti abbreviati condizionati, possono essere valutate dal giudice di merito e l'assenza di perizia d'ufficio non è automaticamente vizio se il dossier processuale è ritenuto sufficiente dal giudice.
- L'assoluzione in riforma per insussistenza del fatto comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili pronunciate in primo grado; pertanto in appello non è necessario disporre espressamente la revoca di quelle statuizioni.
- Chi propone ricorso temerario o comunque inammissibile può essere condannato alle spese e a somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare attentamente l'ammissibilità e il fondamento giuridico del ricorso prima di proporlo.
- Sulle questioni di imputabilità per vizio di mente (totalità vs parzialità) è necessario fornire elementi tecnici robusti e competenti: l'elemento medico-legale rilevante deve essere adeguatamente comprovato e non ricavato esclusivamente da perizie di parte di dubbia consistenza, altrimenti la valutazione rimane di competenza del giudice di merito.
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