Sentenza n. 1377/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la revoca dell'ordinanza impugnata da parte del Comune aveva soddisfatto l'interesse sostanziale della ricorrente. Il giudizio è stato quindi definito senza esame dei vizi procedimentali e sostanziali dedotti né della domanda risarcitoria. In considerazione dell'iter processuale, le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di sospensione dell'attività commerciale di gommista e riparazione e sostituzione pneumatici
Esito
La controversia
La titolare dell'attività commerciale ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 42 del 5 maggio 2026, con la quale il Comune aveva disposto la sospensione dell'attività di gommista e di riparazione e sostituzione degli pneumatici. Sono stati dedotti molteplici vizi procedimentali e sostanziali, non ulteriormente specificati nella sentenza, ed è stata proposta anche una domanda risarcitoria per perdita di chance, oltre alla richiesta di sospensione cautelare, riapertura dell'attività e condanna dell'amministrazione alla tutela in forma specifica. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una determinazione relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale e all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'insediamento. Successivamente il Comune ha dichiarato di avere revocato l'ordinanza impugnata e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 107 d.lgs. 152/2006
ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.
La norma è richiamata nell'ambito della determinazione relativa all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento adibito a gommista; non risulta oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- La revoca, da parte dell'amministrazione resistente, del provvedimento impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere quando l'atto sopravvenuto soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente.
- Quando la cessazione della materia del contendere rende non più necessario l'esame dei vizi dedotti contro l'atto originario, il giudice definisce il giudizio senza pronunciarsi sul merito delle censure.
Come è indicizzato
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