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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22927/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato di evasione e aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte menzionato e trattato la proposta di concordato presentata in appello (con parere favorevole del Procuratore generale) volta a ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis, e per non avere fissato l'udienza di discussione orale prevista dall'art. 599-bis, comma 3.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo: la disciplina del novellato art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. non era applicabile al caso per effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 94, comma 2, d.lgs. n.150/2022, pertanto la Corte di appello non era obbligata a rinviare il processo. Inoltre la Corte di appello, pur non avendo menzionato esplicitamente la proposta di concordato, ha invece rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis con argomentazioni puntuali, fondandosi sul grado di offensività della condotta e sulla personalità dell'imputato (numerosi precedenti, anche per reati gravi). La Cassazione ha anche osservato che eventuali rassicurazioni via mail del cancelliere non possono sostituire le forme procedurali previste. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità invocata dal ricorrente; i giudici di merito ne hanno negato l'operatività valutando il grado di offensività della condotta e la personalità dell'imputato (precedenti penali).

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola la proposta di concordato in appello e la previsione dell'udienza di discussione orale (comma 3). Nel caso concreto la norma non è risultata applicabile per effetto della disciplina transitoria vigente al momento dell'impugnazione.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n.150 del 2022

    Disciplina transitoria che prevedeva l'applicazione della previgente disciplina speciale per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024, escludendo l'immediata operatività delle previsioni novellate dell'art. 599-bis per il caso in esame.

  • art. 23-bis L. n.176/2020 (e art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. L. n.176/2020)

    Previsioni che consentono la trattazione scritta e la pronuncia in camera di consiglio; tali strumenti procedurali sono stati applicati nel procedimento di cassazione e nella decisione di merito.

Massime di principio

  • Verificare sempre la disciplina transitoria: le novità procedurali trovano applicazione solo se effettivamente entrate in vigore rispetto al momento di proposizione del ricorso/impugnazione.
  • Una proposta di concordato in appello volta ad ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis non è automaticamente vincolante per il giudice e può essere rigettata sulla base della valutazione del grado di offensività della condotta e della personalità dell'imputato (es. precedenti penali).
  • La mancata formale menzione di una proposta nell'atto motivazionale può essere superata se la decisione di merito affronta e rigetta sostanzialmente la richiesta con argomentazioni adeguate: conta il giudizio di merito sul contenuto più che la mera menzione formale.
  • Rassicurazioni informali (es. mail del cancelliere) non sostituiscono gli atti e le forme previste dalle norme processuali: il difensore deve curare il deposito delle conclusioni secondo le modalità previste dalla legge.
  • In procedimenti di impugnazione è importante distinguere fra invocazione di misure attenuanti o cause di non punibilità e le novità procedurali che regolano il loro trattamento: entrambe possono influire, ma seguono regole diverse (sostanziali vs. processuali).

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