Sentenza n. 1370/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine comunale motivato di non effettuare due interventi oggetto di PAS, seguito dal rigetto dell’istanza di autotutela e dalla reiterazione dell’inibizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’ordine motivato del Comune di non effettuare gli interventi relativi all’installazione di due impianti fotovoltaici, presentati tramite PAS, nonché il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela e di reiterazione dell’inibizione. È stata inoltre contestata, ove occorrente e nei limiti dell’interesse, la disciplina contenuta nel Tomo IV del QTRP regionale, quale atto presupposto delle determinazioni comunali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, sia con memoria sia in udienza, di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità degli atti comunali o della disciplina regionale presupposta. Il Collegio ha ritenuto che, fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, la parte ricorrente disponga dell’azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla decisione; in assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, il giudice deve conformarsi a tale dichiarazione e non può decidere d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della natura processuale della decisione e dell’assetto degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
In presenza della dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza esaminarne il merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro processuale della pronuncia sull’improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza procedere all’esame del merito.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né decidere d’ufficio la controversia nel merito in presenza di una rinuncia sostanziale alla decisione, non contrastata dalle controparti.
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