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Sentenza

Sentenza n. 2194/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 628 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.05.2025.

Giustizia amministrativa202504830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente, per complessivi euro 1.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era passata in giudicato, ma il Ministero non aveva provveduto alla sua esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente notificata e depositata in copia informatica, non indicava né gli estremi della sentenza da eseguire né la parte resistente, limitandosi a fare riferimento a un generico giudizio dinanzi al TAR Lombardia. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Sono state inoltre esaminate la possibile applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la riconducibilità della procura alla procura speciale apposta in calce al ricorso, la sanabilità del vizio e la concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura generica su foglio separato non può beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, poiché la mera acquisizione in copia informatica e il deposito telematico congiunto non garantiscono né la consapevolezza della parte circa l'atto cui il mandato si riferisce né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha escluso che l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 trasformi automaticamente una procura cartacea separata in procura speciale apposta in calce a un ricorso nativo digitale. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente; il ricorso era stato notificato dopo tale pronuncia. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata presenza del difensore in camera di consiglio implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato civile.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità davanti alla quale il ricorso è proposto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, data l'assenza del difensore alla camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione dei difetti della rappresentanza non è stata ritenuta applicabile al difetto originario di procura speciale nel processo amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adegua le modalità di certificazione dell'autografia al processo telematico, ma non elimina l'esigenza che la procura separata individui specificamente la controversia e dimostri una volontà riferibile a essa.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza civile della cui esecuzione era stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, in modo sufficientemente preciso, l'oggetto della controversia, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria; una procura generica riferita soltanto a un indeterminato giudizio dinanzi al TAR è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura redatta su foglio separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente equiparabile a una procura speciale apposta in calce al ricorso: il deposito telematico congiunto non supplisce alla mancanza, nella procura, di elementi identificativi della controversia e non dimostra di per sé la anteriorità o contestualità del conferimento rispetto alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo che deve sussistere al momento della proposizione della domanda; il difetto originario non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte disponeva di parametri interpretativi utili per predisporre correttamente la procura e abbia scelto un indirizzo meno prudente; la mera esistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • Quando una questione rilevata d'ufficio viene prospettata in udienza o in camera di consiglio e il difensore della parte non è presente, l'assenza può essere interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio, senza necessità di adottare l'ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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