Cassazione Civile, Ordinanza n. 06023/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune contestava a una società l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2013, riferita a varie unità immobiliari di proprietà della contribuente, per un importo complessivo di euro 80.606,00. La commissione tributaria regionale, su appelli riuniti, aveva respinto l'appello della società e accolto quello del comune, ritenendo non dovuta la riduzione del 50% dell'imposta perché la contribuente non aveva provato i presupposti dell'inagibilità e perché l'immobile era stato utilizzato anche ad uso abitativo da soggetti avventizi. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sul mancato integrarsi del contraddittorio per non essere stata chiamata in causa l'Agenzia del Territorio, asserita litisconsorte necessaria; 2) violazione di norme sulla motivazione dell'atto impositivo per mancata indicazione di dati catastali, rendite e criteri di determinazione della base imponibile; 3) violazione della disciplina IMU/ICI per difetto di possesso del bene, essendo stato l'immobile prima sottoposto a procedura esecutiva immobiliare con custode giudiziario e poi a sequestro penale; 4) violazione della disciplina sulla base imponibile per incongruenza tra valore catastale attribuito all'immobile e valore commerciale/contabile; 5) violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che i beni erano in stato di abbandono e quindi inagibili. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 29 ottobre 2018 e il ricorso era stato notificato solo il 28 febbraio 2020, oltre il termine lungo di sei mesi. La ricorrente non aveva allegato e provato che il comune avesse adottato la delibera di definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018, presupposto necessario per beneficiare della sospensione dei termini di impugnazione nelle controversie tributarie con enti territoriali. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivamente proposto. Ha affermato che, nelle liti tributarie con enti territoriali, la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera solo se l'ente abbia adottato la delibera di adesione alla definizione agevolata; tale presupposto costitutivo deve essere allegato e dimostrato dal contribuente che intenda avvalersene. Poiché la società non ha provato l'adozione della delibera comunale, il ricorso notificato oltre il termine lungo è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. L'esame dei motivi di merito è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per omessa motivazione
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
evocato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario nel processo tributario
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
evocato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio nel processo tributario
art. 3 L. n. 241/1990
invocato dalla ricorrente sul difetto di motivazione dell'avviso
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato in tema di motivazione degli atti impositivi
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
richiamato per la determinazione della base imponibile IMU/ICI
art. 1 d.lgs. n. 504/1992
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dell'imposta
art. 8 d.lgs. n. 504/1992
invocato per la riduzione dell'imposta in caso di inagibilità/inabitabilità
art. 327 c.p.c.
indicato come termine lungo di impugnazione oltre il quale il ricorso è tardivo
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
la sospensione opera ope legis per le controversie definibili, ma nelle liti con enti territoriali il contribuente deve provare il presupposto costitutivo dell'adesione dell'ente alla definizione agevolata per poter beneficiare della proroga del termine di impugnazione
art. 6, comma 16, d.l. n. 119/2018
richiamato per affermare che gli enti territoriali possono prevedere l'applicazione della definizione agevolata alle controversie tributarie in cui sono parte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie con enti territoriali, la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata non è automaticamente utilmente invocabile dalla parte privata se non viene allegata e dimostrata l'adozione della delibera dell'ente che disciplina la procedura.
- L'onere di provare il presupposto che consente di beneficiare della sospensione del termine di impugnazione grava sul contribuente che intenda opporre la proroga per evitare la tardività del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo e non risulta provata la causa di sospensione invocata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Nei rapporti tra contribuente e ente territoriale, i regolamenti e le delibere comunali non sono coperti dal principio iura novit curia in modo tale da esonerare la parte dall'allegazione e dalla prova del loro contenuto e della loro esistenza rilevante ai fini processuali.
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