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Ordinanza

Ordinanza n. 322/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio-rifiuto illegittimamente formatosi sull'istanza dell'11.10.21 presentata dalla ricorrente alla Regione Puglia (per “avviare l'istruttoria di rito al fine di rilasciare formale certificazione attestante la presa d'atto d'intervenuta nuova scadenza legale fino al 31.12.33 dell'autorizzazione n. 481 del 5.9.13, rivolta all'utilizzo di uno specchio d'acqua del “Torrente Galaso” finalizzato al posteggio di massimo 120 barche in agro di Ginosa (Marina di Ginosa), per una durata di anni 10 a far data dal 8/10/12, con scadenza fissata al 7/10/22”) nonché sulla successiva istanza del 27.12.21 presentata dalla ricorrente al Comune di Ginosa (di “…rettifica del titolo n. 481 del 5.9.13 in concessione demaniale marittima”), previo accertamento dell'esistenza e violazione da parte delle PP.AA. resistenti dell'obbligo di provvedere sulle predette domande, e per la condanna delle inadempienti PP.AA. a concludere i procedimenti amministrativi de quibus, ponendo in essere i doverosi provvedimenti espressi da parte degli enti/organi competenti e, più precisamente, di “… rettifica del titolo n. 481 del 5.9.2013 in concessione demaniale marittima” e di presa d'atto che la nuova scadenza della stessa concessione è il 31.12.2033 o, in subordine, comunque il 31.12.2023; previo, in ogni caso, accertamento e conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla predetta proroga in ragione della sussistenza nella specie di tutti i presupposti di legge nonché declaratoria di illegittimità e di annullamento (oltre che del gravato silenzio) anche di tutti gli atti istruttori e/o interlocutori comunali/regionali come richiamati nelle premesse in fatto ed analogamente impugnati se lesivi della sfera giuridica della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 24 febbraio 2023, per l’annullamento: - della nota prot. n. 35760 del 12.12.22, notificata in pari data, con cui il Comune di Ginosa ha illegittimamente disposto il rigetto delle istanze presentate dalla società ricorrente affinché lo stesso ente “rilascia(sse) formale certificazione attestante la presa d'atto d'intervenuta nuova scadenza legale fino al 31.12.33 dell'autorizzazione (demaniale) n. 481 del 5.9.13, …” nonché ai fini della “… rettifica del titolo n. 481 del 5.9.13 in concessione demaniale marittima”; con la stessa gravata nota il Comune ha, altresì, rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente il 15.2.22 per la permanenza degli “organi illuminanti e dei dispositivi di segnalazione” sulla medesima area demaniale; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, ivi inclusa la nota comunale prot. n. 29615 dell'11.10.22 di preavviso di rigetto delle predette istanze. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 25 maggio 2023, per l’annullamento: - della nota prot. n. 4021 del 15.3.23, notificata in pari data, con cui la resistente Regione Puglia ha illegittimamente disposto il rigetto delle istanze presentate dalla ricorrente di rilascio di “formale certificazione attestante la presa d'atto d'intervenuta nuova scadenza legale fino al 31.12.33 dell'autorizzazione (demaniale) n. 481 del 5.9.13, …” nonché ai fini della “… rettifica del titolo n. 481 del 5.9.13 in concessione demaniale marittima”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 13 aprile 2026: - dell’ordinanza dirigenziale prot. n 7774 del 18.2.26, notificata in pari data, con cui il resistente Comune di Ginosa ha illegittimamente disposto a carico della società ricorrente la “demolizione/rimozione delle opere (ivi) descritte con il relativo ripristino dello stato dei luoghi e consegna delle aree per occupazione abusiva del demanio marittimo…”; - del “verbale di ispezione” prot. n. 104/P.G./25 del 28.8.25 del Comando di Polizia locale del Comune di Ginosa e della nota comunale di avvio del procedimento prot. n. 3721 del 28.1.26; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, ivi inclusa ed ove occorra la “relazione di cui al prot. n. 45347 del 12/12/2025”, della quale si fa menzione nella nota n. 3721 del 28.1.26 di avvio del procedimento e consegna delle aree per occupazione abusiva del demanio marittimo…”; - del “verbale di ispezione” prot. n. 104/P.G./25 del 28.8.25 del Comando di Polizia locale del Comune di Ginosa e della nota comunale di avvio del procedimento prot. n. 3721 del 28.1.26; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, ivi inclusa ed ove occorra la “relazione di cui al prot. n. 45347 del 12/12/2025”, della quale si fa menzione nella nota n. 3721 del 28.1.26 di avvio del procedimento.

Giustizia amministrativa202200819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione delle opere, ripristino dello stato dei luoghi e riconsegna dell’area demaniale per occupazione abusiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso avverso il silenzio formatosi sulle istanze dirette a ottenere dalla Regione la certificazione della proroga fino al 31 dicembre 2033, o in subordine fino al 31 dicembre 2023, dell’autorizzazione demaniale n. 481 del 5 settembre 2013 e dal Comune la rettifica del titolo in concessione demaniale marittima. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego comunale del 12 dicembre 2022, il diniego regionale del 15 marzo 2023 e, successivamente, l’ordinanza comunale del 18 febbraio 2026 con cui è stata ordinata la demolizione o rimozione delle opere, il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna delle aree, nonché gli atti istruttori e procedimentali presupposti. In sede cautelare la società ha dedotto l’illegittimità dell’ordine di ripristino e riconsegna, sostenendo, in sostanza, la permanenza o proroga del proprio titolo demaniale e l’applicabilità della proroga ex lege prevista dall’art. 3, comma 1, l. 118/2022, come disciplinata dalla normativa successiva.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, riservando ogni ulteriore valutazione sul rito e sul merito. Ha ritenuto che, anche ipotizzando la qualificazione del rapporto come concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreative, gli effetti del titolo fossero cessati per decorso del termine, senza che fosse intervenuto un provvedimento amministrativo di proroga. Le richieste di proroga erano state respinte dal Comune e dalla Regione e i relativi dinieghi, pur impugnati, risultavano ancora produttivi di effetti. Il Collegio ha inoltre ritenuto non prima facie applicabile la proroga ex lege dell’art. 3, comma 1, l. 118/2022, come da ultimo disciplinata dal d.l. 131/2024, poiché la sua operatività è stata collegata dalla giurisprudenza alla messa a gara dell’area; nel caso concreto, il Comune aveva invece escluso l’area dalla procedura competitiva con determinazione del 15 novembre 2024, in ragione della necessità di ulteriori approfondimenti. In assenza di un valido titolo di conduzione, l’ordine di rimozione, ripristino e riconsegna non è apparso illegittimo in sede cautelare. Il TAR ha precisato che l’amministrazione conserva il potere di valutare, nelle more delle definitive determinazioni sulla destinazione dell’area, modalità di utilizzo conformi al pubblico interesse, comprese forme di affidamento temporaneo al precedente occupante. Ha infine escluso la sussistenza di un periculum idoneo a giustificare la sospensione, osservando che un’eventuale sospensione dell’ordine di riconsegna non avrebbe costituito titolo concessorio né autorizzazione implicita alla prosecuzione dell’attività. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 118/2022

    La proroga legale è stata ritenuta, in sede cautelare, non prima facie applicabile, in quanto la relativa operatività è stata collegata alla messa a gara dell’area.

  • d.l. 131/2024

    La disciplina più recente della proroga ex lege non modifica, nella fattispecie esaminata, il collegamento tra operatività della proroga e messa a gara dell’area.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicazione della disciplina della tutela cautelare nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • La scadenza del termine di un titolo di conduzione di un’area demaniale comporta la cessazione dei suoi effetti quando non sia intervenuto un provvedimento amministrativo di proroga; la mera presentazione di un’istanza di proroga e la sua impugnazione non mantengono, di per sé, la validità del titolo, se il diniego continua a produrre effetti.
  • In sede cautelare, anche quando sia controversa la qualificazione giuridica del rapporto di disponibilità dell’area, la tutela può essere negata se, in ogni qualificazione plausibile, il titolo risulta scaduto e non risulta adottato alcun atto di proroga.
  • La proroga ex lege prevista dalla disciplina delle concessioni demaniali marittime non opera, in via cautelare, indipendentemente dalla messa a gara dell’area quando la giurisprudenza ne subordina l’operatività a tale presupposto; l’esclusione dell’area dalla procedura competitiva può quindi impedire il riconoscimento prima facie della proroga.
  • La sospensione di un ordine di riconsegna di un’area demaniale non può trasformarsi in un titolo concessorio né costituire autorizzazione implicita alla prosecuzione dell’attività esercitata sull’area.
  • In mancanza di un valido titolo di conduzione dell’area demaniale, l’ordine di rimozione delle opere, ripristino dello stato dei luoghi e riconsegna dell’area non appare illegittimo ai fini della tutela cautelare, salva la valutazione dell’amministrazione sulle modalità temporanee di utilizzazione del bene coerenti con il pubblico interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutelaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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