Sentenza n. 801/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 18 giugno 2025 n. 220.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione lavoro, 18 giugno 2025 n. 220, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione. Il TAR, con precedente ordinanza, aveva rilevato la genericità della procura depositata e aveva assegnato un termine per il deposito di memorie e documenti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La ricorrente ha sostenuto che la procura fosse speciale perché apposta "in calce" al ricorso, in atto separato ma congiunto informaticamente al medesimo. Il giudizio ha quindi riguardato l'idoneità della procura a integrare una procura speciale nel processo amministrativo telematico, nonché la possibilità di sanare il vizio mediante le regole del processo civile, la disciplina tecnica sul deposito telematico o la rimessione in termini per errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40 c.p.a., la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve indicare gli elementi necessari a individuare la controversia. Nel giudizio di ottemperanza deve contenere un riferimento puntuale alla sentenza da eseguire, con indicazione del numero e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata. La procura depositata era invece generica e priva sia del riferimento all'autorità giudiziaria adita sia della sentenza oggetto dell'ottemperanza. Il TAR ha escluso l'applicazione integrativa dell'art. 83, comma 3, c.p.c., poiché la disciplina del c.p.a. sulla procura speciale e sulla relativa invalidità è completa e non presenta lacune da colmare mediante il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a. Ha inoltre escluso che l'art. 8, comma 3, del d.P.C.S. 22 maggio 2020, avente natura regolamentare e limitato alle modalità tecnico-operative del deposito telematico, possa trasformare una procura generica in procura speciale. La congiunzione informatica del documento non supplisce alla necessaria specificità del mandato. Non è stata ritenuta possibile neppure la rinnovazione della procura, trattandosi di un requisito di ammissibilità che deve esistere al momento della proposizione del ricorso e non di una nullità sanabile. È stata altresì negata la rimessione in termini per errore scusabile, mancando un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.
La procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e deve consentire di individuare specificamente la controversia; nel giudizio di ottemperanza deve riferirsi puntualmente alla sentenza da eseguire.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti in relazione alla rilevata genericità della procura.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile non opera quando la disciplina del processo amministrativo è completa e non presenta lacune.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […].
La disposizione non è applicabile per integrare la disciplina della procura nel caso esaminato, poiché il c.p.a. contiene una disciplina completa e non sussiste una lacuna normativa.
art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020
La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
La disposizione disciplina esclusivamente le modalità tecnico-operative del deposito telematico e non attribuisce carattere speciale a una procura che sia priva di riferimenti specifici alla controversia.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, applicabile in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, condizioni non ravvisate nel caso concreto.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente di sanare il difetto della procura speciale nel processo amministrativo, secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso e deve consentire l'individuazione specifica della controversia; nel giudizio di ottemperanza deve riferirsi puntualmente alla sentenza da eseguire, indicandone almeno il numero e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata.
- Nel processo amministrativo telematico, la collocazione della procura in un documento separato congiunto informaticamente al ricorso secondo le regole tecniche di deposito non supplisce alla mancanza di specificità del mandato e non trasforma una procura generica in procura speciale.
- Il rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall'art. 39 c.p.a. non consente di applicare le regole civilistiche sulla procura speciale quando la disciplina del codice del processo amministrativo è completa e non presenta lacune normative.
- Il difetto originario della procura speciale, qualificato come causa di inammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione della procura o mediante il meccanismo di sanatoria delle nullità processuali.
- La rimessione in termini per errore scusabile è esclusa quando la parte invoca una regola processuale risalente e non ricorrono né obiettiva incertezza normativa né grave impedimento di fatto.
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