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Sentenza

Sentenza n. 4961/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento dell'Ingiunzione di pagamento n. 201 del 06/08/2019 notificata 04/11/2019 dal Concessionario del servizio riscossione delle quote consortili del Consorzio Asi Caserta Pubblialifana s.r.l. , recante l'intimazione alla società Logideg Logistica De Georgio del pagamento della somma di euro 21.541,04 – oltre interessi legali maturati alla data del 06/08/2019 pari ad euro 51,46 – relativa a presunte quote dovute per le annualità 2012-2013-2014, per l'asserita manutenzione e gestione delle aree industriali del Consorzio Asi Caserta.

Giustizia amministrativa202302725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento relativa a quote consortili per manutenzione e gestione delle aree industriali, riferite agli anni 2012, 2013 e 2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente consortile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha riassunto davanti al TAR il giudizio originariamente instaurato davanti al giudice ordinario, dopo la declinatoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento per complessivi euro 21.541,04, oltre interessi, deducendo: la prescrizione quinquennale delle quote relative agli anni 2012 e 2013, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., assumendo che le fatture non fossero state portate a conoscenza della società e che il primo atto interruttivo fosse la comunicazione di avvio del procedimento del 19 febbraio 2019; la natura privatistica e sinallagmatica delle quote, con conseguente necessità di provare l'effettiva esecuzione dei servizi e il concreto beneficio ricevuto; l'omessa manutenzione dell'area prossima allo stabilimento; l'erroneità o comunque l'indeterminatezza del quantum richiesto. Il Consorzio ha eccepito anche la tardività della riassunzione e ha contestato nel merito le censure, deducendo l'avvenuta trasmissione dei pro-forma nel 2014, il successivo sollecito PEC del 2015 e il pagamento parziale della quota 2012 quale riconoscimento del debito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione di tardiva riassunzione perché il gravame era infondato nel merito. Ha escluso l'applicabilità della prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, rilevando che le quote consortili, pur dovute annualmente, sono determinate di anno in anno sulla base delle spese effettivamente sostenute e dei criteri di riparto fissati dall'art. 21 delle NTA del Piano; la relativa obbligazione non deriva quindi da un presupposto immutabile, ma dalla deliberazione annuale di approvazione delle spese. In ogni caso, il Consorzio aveva documentato atti interruttivi infraquinquennali, costituiti dalla trasmissione dei pro-forma del 29 maggio 2014 e dal sollecito PEC del 22 maggio 2015. Ha inoltre qualificato i contributi ASI come obbligazioni di natura pubblicistica, fondate sulla legge e sugli atti pianificatori, non come corrispettivi di prestazioni individuali: essi sono dovuti per il solo insediamento dell'impresa nell'area consortile, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione dei singoli servizi o dalla manutenzione della sola area prospiciente lo stabilimento. Il Consorzio ha comunque provato di aver sostenuto spese per la manutenzione della rete stradale, della regimentazione fognaria e delle infrastrutture degli agglomerati industriali interessati. La contestazione del quantum è stata respinta perché il Consorzio aveva indicato i criteri di calcolo, richiamato le delibere applicabili e documentato la superficie assegnata alla società, mentre quest'ultima non aveva dimostrato specifici errori di calcolo o violazioni dei criteri di riparto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La disposizione è richiamata per la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.

    La prescrizione breve non si applica quando gli importi annuali non costituiscono il mero frazionamento temporale di un'obbligazione derivante da un presupposto immutabile, ma sono determinati annualmente sulla base delle spese effettivamente sostenute e di una deliberazione annuale.

  • art. 21 delle NTA del Piano

    Gli oneri del Consorzio A.S.I. per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature, benchè dovuti annualmente, sono definiti anno per anno in base alle spese effettivamente sostenute, nonché ripartite tra le imprese insediate nel perimetro del Piano “in base alla superficie lorda occupata e all’intensità dell’uso”.

    La norma costituisce il fondamento del criterio annuale di determinazione e riparto delle quote consortili.

  • art. 6 della convenzione consortile

    La ricorrente ha l’obbligo di concorrere, in una quota determinata in relazione all’estensione dello stabilimento e all’intensità dell’uso delle infrastrutture, alle spese per la manutenzione e gestione degli impianti e delle attrezzature generali.

    La convenzione conferma l'obbligo dell'impresa insediata di concorrere alle spese generali consortili secondo i criteri di superficie e intensità d'uso.

Massime di principio

  • Le quote consortili destinate alla manutenzione e gestione delle infrastrutture di un'area industriale non sono soggette alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche quando il loro importo è determinato annualmente sulla base delle spese effettivamente sostenute e di una deliberazione annuale, anziché costituire il mero frazionamento temporale di un'obbligazione fondata su un presupposto immutabile.
  • I contributi consortili per la manutenzione e gestione delle aree industriali hanno natura pubblicistica e sono dovuti per il solo fatto dell'insediamento dell'impresa nell'area consortile, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione dei singoli servizi o dalla fruizione di opere specificamente prospicienti lo stabilimento.
  • L'obbligo contributivo consortile finanzia servizi indivisibili e infrastrutture generali dell'agglomerato industriale; pertanto, la mancata manutenzione o la mancata fruizione di una singola opera o area non esclude la debenza della quota, se il contributo è riferito al sistema infrastrutturale complessivo.
  • La contestazione del quantum di una quota consortile non può essere meramente assertiva: l'impresa deve indicare specifici errori di calcolo o violazioni dei criteri di riparto, quando l'ente abbia documentato la superficie di riferimento e i criteri deliberativi applicati.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

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