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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43529/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato "non luogo a provvedere" sul reclamo di Attanasio avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune) irrogata dal Consiglio di disciplina il 11/05/2022. Il ricorrente deduce che l'ammissibilità del reclamo non è vincolata alla possibilità di ottenere liberazione anticipata e che mantiene interesse all'impugnazione per possibili conseguenze civili (risarcimento), per effetti sul regime detentivo e per l'eventuale applicazione di misure cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Milano per la nuova trattazione nel contraddittorio. Motivo: il Magistrato si è pronunciato "de plano" senza instaurare il contraddittorio, ritenendo carente l'interesse del ricorrente limitandosi esclusivamente all'incidenza della sanzione sulla liberazione anticipata; ciò costituisce uso illegittimo del procedimento ex art. 666, comma 2, c.p.p., perché la dichiarazione di manifesta inammissibilità può essere adottata senza contraddittorio solo quando l'istanza manchi di requisiti previsti dalla legge senza necessità di accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6

    Attribuisce al Magistrato di sorveglianza il compito di provvedere sui reclami dei detenuti riguardanti le condizioni di esercizio del potere disciplinare e, nei casi più gravi, di vagliare il merito; implica che il reclamo si svolga secondo le regole previste dall'art. 35-bis e dal codice di procedura penale

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 1

    Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale

    Stabilisce che il procedimento di reclamo deve svolgersi conformemente agli artt. 666 e 678 c.p.p.; salvo i casi di manifesta inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, il magistrato deve fissare udienza e darne avviso alle parti

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 2

    Consente l'emissione "de plano" di decreti di inammissibilità solamente quando l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la constatazione della mancanza non richieda accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali

  • Codice di procedura penale, art. 678

    Richiamato per la disciplina del procedimento avanti al magistrato di sorveglianza (procedura camerale e regole di trattazione), da applicarsi al reclamo disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 35-bis

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis

    Menziionato nella richiesta del Procuratore Generale quale possibile riqualificazione dell'impugnazione in reclamo ai sensi dell'art. 69-bis; indica modalità specifiche di tutela dei detenuti (valore procedurale richiamato dalla requisitoria)

Massime di principio

  • Una decisione "de plano" di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è legittima solo se la domanda manca oggettivamente dei requisiti di legge e la carenza è immediatamente constatabile senza accertamenti o valutazioni discrezionali
  • Nel procedimento di reclamo avverso sanzioni disciplinari la regola è l'instaurazione del contraddittorio e la fissazione di udienza (art. 35-bis legge 354/1975 richiamando artt. 666 e 678 c.p.p.), salvo manifesta inammissibilità
  • L'interesse del detenuto a impugnare una sanzione disciplinare può sussistere anche se non è più rilevante per la liberazione anticipata: va valutato anche l'incidenza su diritti ed interessi diversi (possibili azioni civili, regime detentivo, misure cautelari, effetti processuali)
  • Il magistrato che ritenga il reclamo privo di interesse deve motivare compiutamente e considerare tutti i profili della situazione personale e processuale del reclamante prima di adottare una decisione non partecipata
  • In presenza di dubbi sull'ammissibilità fondati su valutazioni non meramente formali, la soluzione procedurale corretta è fissare udienza e consentire alle parti di esporre le ragioni piuttosto che emettere un provvedimento "de plano"

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