Cassazione Penale, Sentenza n. 09774/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in parziale accoglimento di istanza di riesame, aveva annullato un'ordinanza del GIP di Trani (04/06/2025) limitatamente ai capi g), i) e o) e aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di dimora. Il ricorrente impugnava in particolare: (i) il capo f) per falso ideologico relativo a schede di rendiconto trasmesse al Ministero e contestata istigazione del Sindaco; (ii) il capo j) per falso ideologico e peculato connessi all'affidamento di una bonifica/consulenza tecnico-informatica; (iii) il capo m) e il capo p) per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) con riguardo alla gara/project financing per la banchina di Riva e alla predisposizione degli atti di gara; (iv) il capo n) per falsi relativi ad avvisi pubblici per la nomina di due professionisti di supporto al RUP e dichiarazioni sulla disponibilità di proposte di partenariato. La difesa deduceva insufficienza degli elementi oggettivi e soggettivi, inesistenza di finalità illecite (es. bonifica per tutela dati), correttezza delle varianti progettuali e carenza di contributo causale del sindaco (separazione competenze tecniche/politiche), nonché la legittimità dell'affidamento diretto per il supporto RUP.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Motivazioni principali: 1) Interesse a ricorrere comunque sussistente nonostante la successiva revoca della misura cautelare (per finalità di eventuale azione di riparazione). 2) Capo f) (falso ideologico): assenza di gravi indizi sia sull'elemento oggettivo (le schede corrispondevano allo stato dei lavori dopo variante in diminuzione regolarmente approvata e attestata dal direttore dei lavori) sia sull'elemento soggettivo/concorsuale del sindaco; la mera trasmissione della lettera o la conoscenza generica dell'iter non bastano a configurare istigazione. 3) Capo j) (falso ideologico e peculato): il falso ideologico in atto dispositivo richiede falsità di fatti (non di valutazioni); qui il ritrovamento della microspia è fatto vero e la valutazione sulla necessità della bonifica è apprezzamento tecnico, non falsità. Quanto al peculato, manca gravità indiziaria: la bonifica è stata disposta per tutelare dati sensibili, con interlocuzione e collaborazione con le forze dell'ordine, e non emerge uso di denaro pubblico per finalità esclusivamente private. 4) Capo m) (art. 353-bis): la scelta del project financing era stata già decisa dall'atto dirigenziale antecedente alle conversazioni con il privato; le interlocuzioni con l'imprenditore erano fisiologiche in vista di un partenariato pubblico-privato e non dimostrano collusione. Inoltre la nomina di supporto al RUP è stata effettuata con affidamento diretto: tale forma, ove priva di procedura concorsuale (affidamento diretto), non rientra nel perimetro del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. 5) Capo n) (falsi relativi agli avvisi): difetta l'indicazione di un contributo causale del sindaco alle condotte altrui che avrebbero formato gli atti contestati. 6) Capo p) (art. 353-bis relativa alla predisposizione del bando): la Corte ha escluso che la mera partecipazione del sindaco alla definizione di criteri o la formulazione di richieste per meglio perseguire l'interesse pubblico integri di per sé il reato; la violazione di competenze amministrative non equivale ai mezzi fraudolenti richiesti dall'art. 353-bis in assenza di prova del dolo e del pericolo concreto di condizionamento della gara. Conseguenza pratica: annullamento dell'ordinanza impugnata per carenza di gravi indizi in relazione ai capi impugnati.
Norme richiamate
art. 353-bis cod. pen. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
Il reato richiede l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volti a impedire o turbare una procedura di gara. Non si applica se manca una procedura concorsuale (es. affidamento diretto senza gara) o se le condotte si limitano a violazioni di competenze amministrative o a mere valutazioni/indicazioni, in assenza di dolo e del pericolo concreto di condizionamento.
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il peculato richiede l'appropriazione o la distrazione di risorse pubbliche per finalità esclusivamente private e contrastanti con l'interesse pubblico. La semplice destinazione discutibile delle risorse non integra il peculato se l'interesse pubblico e quello privato sono sovrapponibili; la distrazione rileva penalmente solo quando soddisfi interessi estranei alla pubblica amministrazione.
art. 183 d.lgs. 50/2016 (discipline del project financing all'epoca dei fatti)
«per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità [...] finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti [...]" (comma 1); "gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione [...] La proposta contiene un progetto di fattibilità [...]" (comma 15)
La disciplina del project financing prevede modalità alternative e prevede espressamente la possibilità che l'iniziativa sia privata e che l'amministrazione ponga a base di gara un progetto di fattibilità, con conseguente interlocuzione legittima fra amministrazione e privati; tali rapporti non costituiscono di per sé collusione o turbativa.
art. 36 d.lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto)
L'affidamento diretto, nei limiti normativamente previsti (soglie, principio di rotazione, valutazione di preventivi per fasce di importo), è strumento non necessariamente concorsuale; ove l'affidamento diretto avvenga senza confronto concorrenziale non è configurabile la turbativa di gara salvo che non emergano evidenti segmenti valutativi concorrenziali occultati.
art. 5 d.l. 138/2011
«Disposizioni relative alle municipalizzate»
La norma è stata richiamata in difesa per sostenere l'assenza di obblighi di rendiconto in relazione a taluni finanziamenti; la Corte osserva che la normativa applicabile può essere rilevante ma che, nel caso concreto, le schede corrispondevano allo stato di fatto dopo variante e non emergeva falsità.
art. 158 d.lgs. n. 267/2000
Norma sul rendiconto degli enti locali citata nella difesa; la Corte ha rilevato che l'eventuale regime di rendicontazione non sostituisce la verifica della corrispondenza fattuale delle attestazioni tecniche e della sussistenza del dolo.
Massime di principio
- Per il falso ideologico in atti dispositivi la falsità deve riguardare fatti attestati (o fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale), non le valutazioni o gli apprezzamenti tecnici: le valutazioni errate sono distinti dalla falsità.
- Per il peculato è necessario dimostrare che l'uso di risorse pubbliche è stato destinato a soddisfare interessi esclusivamente privati; la mera discrezionalità o una scelta controversa non integrano automaticamente peculato.
- Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) richiede mezzi fraudolenti o equivalenti idonei a condizionare una procedura realmente concorsuale: in assenza di gara (es. affidamento diretto) o di una componente concorrenziale occulta, il reato non sussiste.
- La semplice interlocuzione tra amministratori e operatori economici in vista di un project financing o di possibili investimenti non costituisce di per sé collusione: il project financing ammette il coinvolgimento privato e la preliminare trattativa tecnica/commerciale.
- Per attribuire responsabilità penale a un amministratore occorre individuare il contributo causale concreto e specifico (es. atti, istruzioni o condotte dirette) e non basarsi su generiche conoscenze dell'iter o su mere indicazioni politiche; la separazione di funzioni tecniche e politiche richiede prove più stringenti di istigazione o concorso.
- La revoca della misura cautelare non preclude l'interesse a impugnare la decisione ai fini di eventuali azioni di riparazione per ingiusta detenzione; quindi la valutazione in Cassazione può avere rilievo anche oltre la mera libertà personale attuale.
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