Cassazione Civile, Ordinanza n. 06159/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La socia esclusa ha proposto ricorso per revocazione contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il suo precedente ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Roma. La controversia originaria riguardava l'impugnazione della deliberazione di esclusione dalla cooperativa edilizia, adottata per il mancato pagamento della quota di preammortamento del mutuo fondiario relativo all'alloggio sociale assegnato. Nel giudizio di revocazione la ricorrente ha dedotto un errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto non specificamente dedotta e non attuale la pendenza di un diverso giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto l'accertamento del prezzo massimo di cessione dell'alloggio e la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c.; tale giudizio, secondo la ricorrente, era ancora pendente in appello e sarebbe stato pregiudiziale rispetto alla decisione sull'inadempimento e sulla legittimità dell'esclusione. La ricorrente ha quindi sostenuto che, senza la previa definizione del prezzo massimo di cessione, non fosse possibile determinare con esattezza gli oneri di preammortamento e dunque verificare l'effettivo inadempimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la deduzione investiva una valutazione giuridica e non una falsa percezione della realtà. La Corte ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato si fondava su autonome rationes decidendi: da un lato, la mancanza di specificità della deduzione sulla pendenza del giudizio pretesamente pregiudiziale; dall'altro, la valutazione secondo cui l'obbligo di pagamento degli interessi di preammortamento derivava dal contratto di prenotazione dell'alloggio e la delibera di esclusione si fondava su una pluralità di inadempimenti pecuniari, per un importo complessivo determinato. Non essendosi costituita la cooperativa con controricorso, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Rende esperibile la revocazione anche contro le decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto, nei limiti dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste nella falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, supposto come esistente o inesistente, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e valutazione nel giudizio.
art. 295 c.p.c.
È la norma invocata dalla ricorrente per la sospensione del processo per pregiudizialità, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la dedotta omissione di sospensione.
art. 2932 c.c.
È richiamato per la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre relativa al trasferimento dell'alloggio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, non una diversa valutazione delle risultanze processuali o una contestazione di diritto.
- Non è configurabile errore revocatorio quando il fatto dedotto sia stato oggetto di specifico dibattito tra le parti e abbia costituito un punto controverso deciso dal giudice.
- Ai fini della revocazione è necessario che l'errore sia decisivo: la domanda è inammissibile se il provvedimento impugnato si regge anche su autonome rationes decidendi non colpite da errore percettivo.
- La doglianza sulla mancata sospensione del processo per pregiudizialità non può fondare revocazione se per sostenerla occorre una diversa qualificazione giuridica del rapporto tra i giudizi o una rivalutazione dell'incidenza del giudizio asseritamente pregiudiziale.
- Quando l'obbligo di pagamento e l'inadempimento risultano fondati su un titolo contrattuale e su plurime obbligazioni pecuniarie specificamente indicate, la contestazione sulla determinazione di un singolo parametro economico non basta, di per sé, a sovvertire la legittimità della decisione.
- rami di diritto e classificazione su revocazione e sospensione del processo possono rilevare nel processo civile, con focus sull'impugnazione per cassazione e sui presupposti dell'errore di fatto.
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