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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1387/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità delle notifiche (avviso di fissazione udienza preliminare e decreto di citazione a giudizio) effettuate via PEC al difensore di fiducia anziché presso lo studio ove era stato eletto domicilio; dedotta violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p.; censura subordinata sulla nullità della notifica in appello; contestazione della corretta qualificazione giuridica del fatto (sussunzione nel reato di cui all'art. 496 cod. pen. anziché art. 495 cod. pen. e mancanza del requisito della destinazione delle false dichiarazioni alla formazione di un atto pubblico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto le prime quattro censure generiche e infondate: la notifica via PEC al difensore, posto che il domicilio eletto e l'attività del difensore coincidevano nei medesimi locali e l'atto successivo era stato materialmente ricevuto dall'impiegata dello studio, non era equiparabile a omessa citazione ma solo irregolare e comunque sanata per mancata tempestiva deduzione; inoltre mancava la specificazione del pregiudizio concreto. Sul merito penale, la Corte ha confermato che fornire false generalità in assenza di documenti costituisce reato ai sensi dell'art. 495 c.p. e non mera ipotesi residuale di cui all'art. 496 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. La condanna di primo grado (1 anno e 3 mesi per art. 495 c.p.) è stata quindi confermata nella sua sostanza.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Ritenuto applicabile: integra il reato la falsa attestazione dell'identità resa agli agenti in assenza di documenti, poiché le dichiarazioni hanno efficacia attestativa preordinata a garantire le qualità personali al pubblico ufficiale

  • art. 496 cod. pen.

    Considerato norma residuale: applicabile solo quando la falsità non abbia attinenza diretta o indiretta con la formazione di un atto pubblico; non ritenuta applicabile al caso del controllo stradale senza documenti

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferito al regime delle nullità: la Corte individua la distinzione tra nullità assoluta (omessa citazione) e nullità di natura intermedia/regolare che può essere sanata ove non pregiudichi la conoscenza effettiva dell'atto

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sanzione delle nullità della vocatio in iudicium; la sua applicazione è collegata alla valutazione del pregiudizio effettivo ai diritti di difesa

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato come termine entro il quale devono essere eccepite le nullità formali anteriori al giudizio (termine della deliberazione della sentenza di primo grado) per non risultare sanate

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Citato come riferimento alle regole di deducibilità delle nullità di ordine generale che non siano tempestivamente dedotte

  • art. 157, comma 7-bis, cod. proc. pen.

    Riferito al tema della notificazione presso il difensore di fiducia: la giurisprudenza riconosce che la notificazione al difensore può costituire nullità di natura intermedia e sanabile se non ha impedito la conoscenza dell'atto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente che ha proposto un ricorso inammissibile; disciplina anche misure patrimoniali accessorie (cassa delle ammende)

Massime di principio

  • La nullità della notifica è assoluta (insanabile) solo se la notificazione è stata omessa o è tale da impedire effettivamente la conoscenza dell'atto; altrimenti è una nullità di natura intermedia sanabile se non dedotta tempestivamente.
  • La notifica via PEC al difensore di fiducia che opera nello stesso luogo in cui è stato eletto domicilio dall'imputato è, di norma, idonea a far conoscere l'atto e non equivale automaticamente a omessa citazione; conta l'effettiva conoscenza e la concreta capacità di esercitare la difesa.
  • Chi impugna deve specificare nel ricorso quali atti sono nulli, come sono stati notificati e quale concreto pregiudizio è derivato: censure generiche o ipotetiche sono inefficaci e possono integrare abuso processuale.
  • Nel controllo stradale, la fornitura di false generalità in assenza di documenti integra normalmente il reato previsto dall'art. 495 c.p.; l'art. 496 c.p. si applica solo in via residuale quando non vi sia alcuna attinenza con la formazione di un atto pubblico.
  • Le Sezioni Unite e la giurisprudenza orientano verso un approccio sostanzialistico: la sanzione della nullità va valutata in funzione del pregiudizio concreto e dell'effettiva lesione del diritto di difesa, non solo in termini formali.
  • Eccezioni sulla notifica conviene sollevarle tempestivamente e con dettagli probatori (chi ha ricevuto l'atto, come è avvenuta la conoscenza, impedimenti concreti alla difesa); in mancanza di specificità la censura è destinata a fallire e può comportare condanna per spese e ammende.

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