Sentenza del 30/11/2016 n. 24404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su beni costituiti in fondo patrimoniale, a garanzia di debiti per tributi, contributi previdenziali e contravvenzioni stradali per complessivi euro 664.202,94. L'agente sosteneva che l'ipoteca, essendo una misura cautelare e non un atto esecutivo, non fosse incompatibile con il fondo patrimoniale e che spettasse al contribuente provare l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia. La Corte ha chiarito che l'ipoteca è comunque strumentale e prodromica all'esecuzione forzata e deve rispettare i limiti dell'art. 170 c.c.; tuttavia, la sola origine imprenditoriale o professionale del debito non esclude automaticamente il collegamento con i bisogni familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà accertare concretamente se i debiti siano stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia e se il creditore conoscesse l'eventuale estraneità dei debiti a tali bisogni. L'onere di provare i presupposti per invocare l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale grava sul contribuente che intende avvalersene.
Norme richiamate
Art. 170 c.c.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973. L'ipoteca è quindi illegittima se il debito è estraneo ai bisogni familiari e il creditore ne era consapevole. L'onere di provare tali presupposti grava sul debitore che invoca la protezione del fondo patrimoniale.
Artt. 167 e 2697 c.c.
L'art. 167 disciplina la costituzione del fondo patrimoniale, mentre l'art. 2697 c.c. è richiamato per stabilire la ripartizione dell'onere della prova: chi sostiene l'impignorabilità dei beni deve dimostrare i fatti che la fondano.
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione è una misura conservativa e strumentale all'esecuzione immobiliare. Può essere iscritta sui beni del fondo patrimoniale solo quando ricorrono le condizioni sostanziali per procedere all'esecuzione.
Art. 76 del D.P.R. n. 602/1973
Poiché l'ipoteca è preordinata all'espropriazione immobiliare, soggiace anche ai limiti previsti per quest'ultima, compreso il limite minimo dell'importo del debito allora previsto dalla legge.
Art. 49 del D.P.R. n. 602/1973
Il ruolo consegnato dall'ente impositore all'agente della riscossione costituisce, in via ordinaria, il titolo esecutivo presupposto per la riscossione coattiva e per gli atti ad essa strumentali.
Art. 29 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010
Nei casi previsti dalla legge, l'avviso di accertamento può valere come titolo per la riscossione coattiva senza previa formazione e notificazione della cartella.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata utilizzata per dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sul fondo patrimoniale e sull'onere della prova.
Massime di principio
- Il fondo patrimoniale non rende automaticamente intoccabili i beni: occorre verificare il rapporto concreto tra il debito e i bisogni della famiglia.
- L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione, pur non essendo un atto esecutivo in senso stretto, è funzionalmente collegata all'esecuzione immobiliare e deve rispettare i limiti dell'art. 170 c.c.
- La natura fiscale, imprenditoriale o professionale del debito non determina da sola né l'inclusione né l'esclusione dai bisogni familiari; serve un accertamento concreto sul fatto generatore dell'obbligazione.
- Per ottenere la cancellazione o contestare l'ipoteca sui beni del fondo, il contribuente deve allegare e provare sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari sia, ove necessario, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
- Prima di iscrivere ipoteca devono sussistere le condizioni che consentirebbero l'esecuzione forzata, inclusi i requisiti del titolo esecutivo, le soglie di legge e gli eventuali obblighi di preventiva comunicazione.
- Il giudice non può dichiarare illegittima l'ipoteca basandosi soltanto sull'origine imprenditoriale dei debiti o sulla loro natura tributaria: deve esaminare le circostanze specifiche e il collegamento con le esigenze familiari.
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