Cassazione Penale, Sentenza n. 42296/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Monza (3/05/2024) che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I difensori avevano impugnato tale decisione in Cassazione chiedendone l'annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo il GIP ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (cioè è stata ottenuta l'attenuazione della misura che il ricorrente perseguiva), e i difensori hanno dichiarato la rinuncia al ricorso. Per tale ragione la perdita dell'interesse ha comportato la declaratoria di inammissibilità; inoltre la sentenza precisa che in tali ipotesi non si applicano condanne alle spese o sanzioni pecuniarie a carico della parte.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, c.p.p.
Per proporre ricorso è necessario un interesse concreto e attuale che persista fino al momento della decisione; se l'interesse viene meno sopravviene l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (ricovero citato: Sez. U. n.20/1996; Sez. U. n.7/1997; conformi: Sez. 3 n.29593/2021, Sez. 1 n.11302/2017, Sez. 6 n.19209/2013)
Orientamento costante secondo cui la regola sull'interesse soggettivo di cui all'art. 568 c.p.p. si applica anche in materia cautelare; la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità senza conseguenze sanzionatorie per la parte.
Massime di principio
- Se durante il giudizio viene ottenuto il risultato pratico perseguito con il ricorso (es. attenuazione della misura cautelare), il ricorso perde l'interesse e va dichiarato inammissibile.
- La rinuncia formale del difensore, una volta ottenuta la misura desiderata, conferma la sopravvenuta carenza di interesse e rende inammissibile il ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né applicazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte.
- Prima di proseguire in Cassazione è opportuno verificare tempestivamente se sono intervenute decisioni favorevoli nei gradi di merito che rendano il gravame privo di oggetto.
- In situazioni analoghe è consigliabile valutare la rinuncia o il deposito di comunicazioni al giudice per evitare inutili costi processuali e attività superflue.
Testo integrale
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