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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21341 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato nullo l'intero giudizio e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, affinché il processo fosse celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento ILOR per gli anni 1996 e 1997. L'accertamento si fondava sulla ricostruzione presuntiva di maggiori ricavi, anche mediante l'esame dei conti correnti dei soci, amministratori e familiari, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2. La CTR aveva solo parzialmente accolto l'appello, riconoscendo la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 4. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio, poiché la controversia riguardava il reddito di una società di persone e non erano stati coinvolti tutti i soci e la società, quali litisconsorti necessari.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Nelle società di persone il reddito societario viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Questa unitarietà rende normalmente necessario il coinvolgimento nel processo della società e di tutti i soci.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4

    In caso di accertamento presuntivo di maggiori ricavi, devono essere considerati anche i costi correlati alla produzione di tali ricavi, anche se non imputati al conto economico, secondo quanto riconosciuto dalla Commissione tributaria regionale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    Le movimentazioni bancarie di conti intestati al contribuente e, secondo la giurisprudenza richiamata, anche a soggetti collegati, possono fondare una presunzione di ricavi o compensi non dichiarati. Spetta al contribuente dimostrare che le operazioni non hanno rilevanza reddituale, sono estranee all'attività d'impresa o risultano già contabilizzate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Quando la controversia riguarda inscindibilmente la posizione della società di persone e quella di tutti i soci, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    È possibile riunire procedimenti connessi, al fine di evitare decisioni contrastanti, fermo restando il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti interessati quando sussiste litisconsorzio necessario.

  • Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815

    La controversia relativa alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione ai soci costituisce un caso di litisconsorzio necessario originario. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari è nullo in modo assoluto, con nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e produce effetti automatici sui soci, il processo deve normalmente coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci interessati.
  • La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, che può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, indipendentemente dai motivi specifici del ricorso.
  • In presenza di un vizio processuale radicale, il giudice può annullare la sentenza senza esaminare nel merito la legittimità dell'accertamento bancario, della motivazione per relationem o della ricostruzione dei maggiori ricavi.
  • Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come presunzioni di ricavi non dichiarati, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo giustificazioni analitiche e documentando l'estraneità delle operazioni all'attività d'impresa o la loro corretta contabilizzazione.
  • Anche quando sono accertati maggiori ricavi in via presuntiva, devono essere considerati i costi inerenti e correlati alla loro produzione, secondo le regole applicabili al periodo d'imposta.
  • La cassazione per nullità processuale non equivale necessariamente a una vittoria definitiva nel merito: comporta normalmente la rinnovazione del giudizio davanti al giudice competente, con nuovo esame della controversia nel contraddittorio completo.

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