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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20279/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per presunte violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 186 cod. strada (fatto risalente al 10-10-2015). Il ricorso deduceva errori nella decisione impugnata; la Corte ha però rilevato che il reato si è estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato (art. 186 cod. strada, fatto del 10-10-2015) è estinto per prescrizione. Per effetto dell'estinzione viene eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata dalla sentenza penale e la competenza a procedere sull'accertamento delle condizioni per l'applicazione dell'eventuale sanzione amministrativa spetta esclusivamente al Prefetto (art. 224, comma 3, cod. strada). Disposta trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Mantova.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    reato contestato risalente al 10-10-2015

    Il reato previsto dall'art. 186 (guida in stato di ebbrezza) è stato dichiarato estinto per prescrizione; l'accertamento della prescrizione impedisce la prosecuzione del processo e la valutazione dei motivi di merito in questa sede.

  • art. 129, comma finale, cod. proc. pen.

    richiamato nella sentenza come norma non applicata

    La Corte ha ritenuto che non risultava evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129, comma finale, pertanto non è stato possibile applicare tale disposizione in questa sede.

  • art. 224, comma 3, cod. strada

    richiamato espressamente nella motivazione

    L'estinzione del reato per prescrizione comporta che la competenza esclusiva a determinare l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria spetti al Prefetto; di conseguenza la sanzione amministrativa applicata in sede penale va eliminata e la relativa procedura amministrativa proseguirà presso il Prefetto.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte di cassazione deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può rinviare per la prosecuzione del processo: l'annullamento senza rinvio è la soluzione corretta.
  • L'accertamento della prescrizione preclude l'esame di merito dei motivi di ricorso nella cassazione; anche una possibile accoglienza dei motivi che richiederebbe il rinvio è incompatibile con l'obbligo di dichiarare l'estinzione.
  • Quando la responsabilità penale si estingue per prescrizione, le sanzioni amministrative accessorie applicate nella sede penale devono essere eliminate e la competenza a valutare eventuali responsabilità o sanzioni amministrative passa al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s.
  • La mera evocazione di possibili cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) non è sufficiente: per applicare tale disposizione in cassazione occorre che risulti in modo chiaro ed evidente la sussistenza di una delle cause previste.
  • In casi analoghi è importante verificare tempestivamente i termini di prescrizione (data del fatto e termini procedurali) poiché la declaratoria di estinzione ha effetti immediati sul prosieguo processuale e sulle sanzioni accessorie.

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