Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 311/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. 322/2024 pubbl. il 07/11/2024 RG n. 142/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 322/2024, passata in giudicato, relativa all'assegnazione di somme spettanti ai sensi dell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del Giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici considerati, oltre alla rifusione dei due terzi delle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'intervento commissariale su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e l'esecuzione entro i successivi 120 giorni. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del Giudice del lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia imposto all'Amministrazione il pagamento o l'assegnazione di somme integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo quanto già corrisposto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa fondata sul giudicato, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.