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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25385/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di trasporto internazionale sottoscritto tra una società committente e una società di logistica, in relazione a dodici trasporti dall’Italia a Mosca da eseguirsi entro il 24 aprile 2012. La società di logistica ottenne un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di nove trasporti già eseguiti; la committente propose opposizione deducendo che l’altra parte era rimasta inadempiente perché non aveva eseguito i tre trasporti residui e non aveva rispettato l’impegno di far giungere i mezzi in dogana simultaneamente. In compensazione la committente opponeva un controcredito per i maggiori costi sostenuti per reperire altro vettore e lamentava anche un danno all’immagine. Il Tribunale rigettò l’opposizione. In appello, invece, la Corte territoriale accertò che l’obbligo di eseguire dodici trasporti era stato assunto, ma ritenne che la mancata esecuzione dei tre trasporti non fosse imputabile alla società di logistica, perché dopo una e-mail con cui la committente aveva annullato i trasporti residui e si era rivolta a terzi, il vettore avrebbe ancora potuto adempiere e comunque non gli sarebbe stata consentita la possibilità di fare quanto possibile per eseguire la prestazione. La società committente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 1218, 1175, 1375 e 1206 c.c. per avere la Corte d’appello escluso l’inadempimento del vettore facendo leva sul comportamento del creditore; violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per motivazione illogica e carente, poiché una volta accertato l’impegno contrattuale del vettore non si poteva valorizzare una pretesa impossibilità di adempiere mai allegata dalla controparte; nullità della sentenza per contraddittorietà e carenza di motivazione, poiché la Corte d’appello aveva ritenuto possibile l’adempimento entro il termine pattuito nonostante i tempi tecnici del trasporto, e senza spiegare perché il comportamento della committente avrebbe impedito l’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, ritenendo carente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l’inadempimento del vettore senza compiere una vera comparazione tra i comportamenti delle parti. Ha ribadito che, in presenza di inadempienze reciproche, il giudice deve valutare unitariamente le condotte e accertare quale parte, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza tra le prestazioni e reso giustificato l’eventuale inadempimento dell’altra. Nel caso concreto, la Corte d’appello si era limitata a valorizzare l’annullamento dei tre trasporti da parte della committente, senza motivare adeguatamente se e in che misura tale condotta escludesse o attenuasse l’inadempimento della società di logistica, che peraltro aveva sempre negato di essersi obbligata in termini diversi da quelli prospettati dalla ricorrente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento, in relazione alla doglianza secondo cui il giudice d’appello avrebbe escluso erroneamente la responsabilità del debitore.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato quale criterio di correttezza nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale criterio di buona fede nell’esecuzione del contratto, che impone una valutazione complessiva delle condotte delle parti.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di comportamento del creditore e cooperazione all’adempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura per violazione delle regole di valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della censura di nullità per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato per la falsa applicazione di norme di diritto nei primi motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la nullità della sentenza per carenza di motivazione o violazione di norme processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 1385 c.c.

    Evocato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione alla valutazione dei comportamenti contrapposti, sebbene il testo non chiarisca un collegamento diretto con una specifica statuizione della Corte.

Massime di principio

  • In presenza di reciproche inadempienze, il giudice deve compiere una valutazione unitaria e comparativa delle condotte delle parti, individuando quale comportamento abbia prevalso nell’alterare il sinallagma contrattuale e nel rendere giustificato l’inadempimento dell’altra parte.
  • La motivazione è insufficiente quando, per escludere la responsabilità di un contraente, si valorizza una sola condotta dell’altra parte senza confrontarla con l’assetto complessivo degli obblighi contrattuali e con le risultanze istruttorie sulla possibilità concreta di adempiere.
  • Quando una parte deduce l’inadempimento dell’altra in relazione a prestazioni contrattualmente determinate nel tempo, il giudice deve spiegare se e in quale misura il comportamento del creditore abbia realmente impedito o reso inesigibile l’adempimento del debitore, non potendo limitarsi a una formula apodittica.
  • La valutazione dell’inadempimento e della sua imputabilità appartiene al giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione se la motivazione non dia conto dei criteri logici e fattuali utilizzati per il confronto tra le prestazioni e le rispettive condotte.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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