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Sentenza

Sentenza n. 3897/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento e/o declaratoria di nullità: - del provvedimento Consap S.p.a. – Direzione Garanzie Finanziarie e Solidarietà- Servizio Garanzie Finanziarie e Fondo Usura e Estorsione – Protocollo Uscita - 0213835/24 del 07/11/2024, notificato a mezzo pec in pari data, con cui è stato disposto che “non può darsi seguito alla richiesta di riesame in argomento”, poiché è “cessato definitivamente l’organo deputato per legge allo svolgimento della predetta funzione”, id est il riesame della domanda di indennizzo; - di ogni altro atto, anche non noto alla ricorrente, presupposto e/o comunque connesso con quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202507053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di Consap che ha rifiutato il riesame del precedente rigetto della domanda di ammissione al Fondo Indennizzo Risparmiatori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario, chiedendo l’annullamento o la declaratoria di nullità della nota con cui Consap ha comunicato che non poteva dare seguito alla richiesta di riesame del precedente provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al Fondo Indennizzo Risparmiatori, ritenendo cessato definitivamente l’organo deputato allo svolgimento della funzione. I motivi di ricorso censuravano l’atto impugnato, ma il testo non ne espone il contenuto analitico. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la carenza di interesse ad agire: il provvedimento di rigetto originario non era stato impugnato e la nota successiva costituiva un rifiuto preliminare di autotutela.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per carenza di interesse ad agire. Il TAR ha ritenuto che il rifiuto preliminare di riesame o di autotutela equivalga sostanzialmente a un atto meramente confermativo del precedente provvedimento sfavorevole. Poiché il rigetto originario della domanda di ammissione al Fondo non era stato impugnato, l’impugnazione della sola nota di rifiuto del riesame non era idonea a procurare alla ricorrente un’utilità concreta e attuale. La decisione è stata definita in forma semplificata; il TAR ha compensato integralmente le spese, in considerazione della definizione esclusivamente processuale della controversia e dell’interesse azionato. Il Collegio ha inoltre richiamato la possibilità di valutare l’applicazione della previsione introdotta dall’art. 1, comma 762, della l. n. 199/2025.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 501, l. 145/2018

    Fondo Indennizzo Risparmiatori

    La disposizione è richiamata quale base normativa del Fondo istituito per la tutela dei risparmiatori danneggiati, tra l’altro, dalla liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, sottoponendola al contraddittorio nel corso della camera di consiglio.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.

  • art. 1, comma 762, l. 199/2025

    La disposizione è richiamata quale possibile disciplina della quale la parte interessata potrà valutare l’applicazione, senza che il TAR ne abbia definito l’operatività nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il rifiuto preliminare di autotutela o di riesame, quando non introduce una nuova valutazione sostanziale della posizione del privato, ha natura meramente confermativa del precedente provvedimento sfavorevole.
  • Il provvedimento meramente confermativo di un atto lesivo non tempestivamente impugnato non è utilmente impugnabile per ottenere, in via indiretta, la riapertura dei termini o il riesame della decisione originaria.
  • L’autotutela amministrativa è, in via generale, incoercibile: il privato non può fondare un interesse processuale concreto e attuale sulla sola pretesa al riesame di un precedente provvedimento sfavorevole non impugnato.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio la carenza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 73 c.p.a., previa sottoposizione della relativa questione al contraddittorio, e definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiAutotutelaRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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