Cassazione Penale, Sentenza n. 06137/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Venezia che convalidava il provvedimento del Questore (obbligo di presentazione presso la Questura in occasione delle competizioni sportive - DASPO) del 12/03/2025. Il ricorrente censura la violazione del termine di 48 ore previsto per il deposito di memorie al GIP (art. 6, L. n. 401/1989), rilevando che la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta il 13/03/2025 alle ore 20:00, mentre la convalida è stata adottata il 15/03/2025 alle ore 15:00 e notificata lo stesso giorno alle ore 19:25, dunque prima dello scadere delle 48 ore, con conseguente lesione del diritto di difesa e assenza di contraddittorio cartolare (nessuna memoria difensiva depositata prima della convalida).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la nullità dell'ordinanza di convalida ex art. 178 lett. c) c.p.p., poiché la convalida era stata emessa e notificata all'interessato prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, circostanza che rende inutile qualsiasi deposito successivo e determina il pregiudizio dell'interessato senza necessità di ulteriore prova. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 12/03/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha inoltre disposto che il dispositivo sia comunicato al Questore di Venezia.
Norme richiamate
art. 6, legge n. 401 del 1989
Prevede il termine per il deposito di memorie e deduzioni da parte dell'interessato in caso di convalida di provvedimenti impositivi di obblighi di presentazione (DASPO). La Corte ricorda che il termine di 48 ore è funzionale al diritto di difesa; la sua violazione determina una causa di nullità, salvo che il pregiudizio non sia dimostrato nelle ipotesi ammesse dalla giurisprudenza recente.
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza come disciplina della deducibilità delle nullità (nullità deducibili alle condizioni previste dall'art. 182 c.p.p.). La Corte sottolinea che la nullità derivante dall'inosservanza del termine di 48 ore è una nullità generale a regime intermedio la cui deducibilità segue le regole dell'art. 182 c.p.p., salvo che la nullità sia inequivocabilmente manifesta (ad es. convalida emessa e notificata prima delle 48 ore).
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato la violazione del termine (convalida emessa e notificata prima del decorso delle 48 ore) come causa di nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., e ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio per tale ragione.
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione ha un termine minimo di 48 ore per valutare gli atti e depositare memorie e deduzioni: la violazione di tale termine configura normalmente una nullità.
- Secondo la giurisprudenza più recente, se la convalida è stata adottata prima del decorso delle 48 ore, il ricorrente deve in genere dimostrare un concreto e specifico pregiudizio derivante dalla violazione; non è sufficiente una generica affermazione di mancato tempo per preparare la difesa.
- Tuttavia, quando la convalida è stata non solo adottata ma anche notificata al destinatario prima dello scadere delle 48 ore, la nullità è automatica e non richiede la prova del pregiudizio, poiché la notificazione rende inutile qualsiasi successivo deposito difensivo.
- Se si riceve un provvedimento del Questore, è prudente depositare immediatamente una memoria scritta prima di qualsiasi convalida giudiziale, e annotare con precisione data e ora della notifica, perché il deposito può sanare la violazione del termine.
- In caso di convalida antecedente o notificata prima delle 48 ore, il rimedio praticabile è l'impugnazione per nullità (anche in Cassazione), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e l'inefficacia del provvedimento questorile rispetto all'obbligo impugnato.
- Per le autorità: rispettare scrupolosamente i termini di legge per evitare nullità; per i difensori: documentare tempestivamente ogni attività difensiva e verificare tempi di notifica per poter dedurre la nullità ove occorra.
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