Sentenza n. 795/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del verbale n. 63 del 26.04.2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme, con cui è stata disposta la ricusazione della lista dei candidati al Consiglio comunale e a Sindaco Uniti per Carlopoli e Castagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ricusazione dell’unica lista candidata alle elezioni comunali e della candidatura a Sindaco
Esito
Favorevole al resistente (organo elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata a Sindaco alle elezioni comunali, ha impugnato il verbale con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha ricusato la lista per carenza delle modalità di identificazione dei trenta sottoscrittori nelle dichiarazioni di autenticazione. Ha dedotto la violazione dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e l’eccesso di potere, sostenendo che l’autenticatrice conosceva direttamente i sottoscrittori, circostanza successivamente attestata dalla dipendente comunale e dagli stessi elettori mediante dichiarazioni sostitutive. La ricorrente ha inoltre invocato il favor partecipationis, il legittimo affidamento derivante dalla ricevuta del Segretario comunale che aveva attestato la regolarità della documentazione, nonché la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio prima della scadenza del termine di presentazione delle liste.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali debba indicare le modalità con cui il pubblico ufficiale ha accertato l’identità dei sottoscrittori, mediante conoscenza diretta oppure attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento. Tale indicazione costituisce elemento essenziale dell’autenticazione, funzionale a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e a prevenire abusi e contraffazioni. La sua omissione integra un vizio formale insanabile, non superabile mediante dichiarazioni postume dell’autenticatore o dei sottoscrittori e senza possibilità di ricorrere a equipollenti o al soccorso istruttorio. Il Collegio ha escluso anche la rilevanza dell’affidamento derivante dalla ricevuta del Segretario comunale, poiché essa aveva natura meramente ricognitiva e descrittiva della documentazione presentata e non poteva derogare all’esigenza inderogabile di autenticazione conforme al d.P.R. n. 445/2000. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000
“l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”
L’indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore è elemento essenziale dell’autenticazione; la sua omissione determina un vizio formale non sanabile.
art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. 445/2000
“l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive”
La funzione dell’autenticazione consiste nell’attestare sia la presenza del sottoscrittore sia il previo accertamento della sua identità.
art. 2703, comma 2, c.c.
“il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”
L’accertamento dell’identità è momento fondamentale dell’autenticazione della sottoscrizione.
Massime di principio
- Nelle autenticazioni delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, il pubblico ufficiale deve indicare le modalità con cui ha accertato l’identità di ciascun sottoscrittore, mediante conoscenza diretta oppure mediante acquisizione di un documento di riconoscimento idoneo.
- La mancata indicazione delle modalità di identificazione dei sottoscrittori incide su un elemento essenziale dell’autenticazione e determina l’invalidità non sanabile della sottoscrizione ai fini della presentazione della lista.
- Le attestazioni postume dell’autenticatore e dei sottoscrittori non possono sostituire l’indicazione delle modalità di identificazione contenuta nell’autenticazione originaria, né sono ammessi equipollenti probatori.
- Il favor partecipationis e il legittimo affidamento derivante da una verifica meramente ricognitiva della documentazione da parte del Segretario comunale non possono prevalere sull’esigenza inderogabile di garantire la genuinità delle sottoscrizioni elettorali mediante il rispetto delle formalità dell’autenticazione.
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