Sentenza n. 712/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione n. 2693 in data 31.10.2024, adottata dal Comune di Pesaro, Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio, avente ad oggetto “ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1866/2022 DEL 2 AGOSTO 2022 E DI TUTTI GLI ATTI COPNSEGUENTI ALLA STESSA E REVOCA DEL CONTRINUTO CONCESSO”; - della nota protocollo n. 0131979/2024 del 31.10.2024 del Comune di Pesaro, Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio, avente ad oggetto “Comunicazione esito dell’atto di avvio del procedimento per la revoca/annullamento della determinazione n. 1866/22 e di tutti gli atti pregressi e conseguenti alla stessa. Notificazione della determinazione n. 2693 del 231 ottobre 2024 anche ai fini dell’art, 21-bis della Legge 7agosto 1990 n. 241”; - per quanto occorrer possa, del verbale di incontro di audizione del sig. Stefano Esposto e del difensore di questi avv. Gherardo Francesco Saragoni Lunghi, in quanto atto prodromico all’adozione del provvedimento di revoca della determinazione n. 1866/2022 del Comune di Pesaro, per non avere l’Amministrazione correttamente recepito le dichiarazioni in quel contesto rese dal legale rappresentante della ricorrente; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e correlato a quelli oggetto di impugnazione, di ulteriori atti non noti alla ricorrente e di ogni condotta del Comune adottata in violazione di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di annullamento della precedente concessione e revoca del contributo di 30.000 euro, motivata dall'incompletezza della rendicontazione
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Pesaro ha annullato la precedente determinazione di concessione e revocato il contributo già concesso e liquidato per due eventi culturali, nonché la comunicazione dell'esito del procedimento e, in via cautelativa, il verbale di audizione e gli ulteriori atti connessi. La revoca era motivata dall'omessa indicazione delle entrate nella rendicontazione. La ricorrente ha sostenuto che l'omissione fosse dipesa da un'erronea interpretazione delle indicazioni dell'amministrazione, avendo ritenuto di dover indicare soltanto le spese e avendo quindi barrato con una "X" la voce relativa alle entrate nel modulo di rendicontazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione, disponendo anche l'acquisizione del regolamento comunale applicabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare il merito delle censure relative all'erroneità della rendicontazione e alla legittimità della revoca. Ha applicato il criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva: quando, dopo la concessione del contributo, la controversia riguarda la fase di erogazione, liquidazione o ripetizione del beneficio per asserito inadempimento agli obblighi di rendicontazione o per sviamento delle somme, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Nel caso concreto, l'ammissione e la concessione erano già intervenute; la revoca derivava da una contestata inosservanza degli obblighi di rendicontazione, disciplinati dal regolamento comunale nella fase successiva all'ammissione. Il TAR ha distinto tale ipotesi da quella in cui il beneficio venga annullato o revocato per vizi di legittimità originari o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, che appartiene invece alla giurisdizione amministrativa. Ha dichiarato possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono state compensate, anche perché il provvedimento impugnato indicava il TAR come giudice competente e la decisione sul merito resta riservata al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al giudice di sottoporre alle parti d'ufficio il possibile profilo di difetto di giurisdizione e di acquisire le loro osservazioni prima della decisione.
art. 3, comma 3, del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici
La domanda va corredata del programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del relativo piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati
Disciplina la fase di ammissione al beneficio, imponendo la presentazione del programma e del piano dei costi e dei ricavi.
art. 3, comma 6, del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici
Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti dalla domanda di cui al comma 2 e presentazione del relativo rendiconto dei costi e dei ricavi nonché della documentazione prescritta dalla legge 19.3.1990 n. 55
Disciplina la fase successiva alla concessione, subordinando la liquidazione alla verifica dell'iniziativa e alla presentazione del rendiconto; le controversie relative agli obblighi di tale fase appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 28, comma 2, d.P.R. 600/1973
La dichiarazione resa il 18 agosto 2022 è stata considerata un adempimento della fase di rendicontazione, funzionale alla liquidazione del contributo già concesso.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione soggettiva azionata e non dalla qualificazione formale dell'atto come revoca, annullamento, decadenza o risoluzione.
- Quando il contributo è già stato ammesso e concesso e la controversia riguarda la liquidazione, l'erogazione o la ripetizione del beneficio per asseriti inadempimenti del beneficiario agli obblighi di rendicontazione o per sviamento delle somme rispetto al programma finanziato, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda una fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio oppure quando il beneficio già concesso viene annullato o revocato per vizi di legittimità originari o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, e non per inadempienze del beneficiario.
- Ai fini del riparto, occorre individuare la fase sostanziale del rapporto disciplinata dall'atto impugnato: le disposizioni che regolano la domanda e il piano dei costi e dei ricavi attengono all'ammissione, mentre quelle che impongono la presentazione del rendiconto per ottenere la liquidazione attengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1167/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1168/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1169/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1170/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1171/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1172/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →