Cassazione Penale, Sentenza n. 41795/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (16/9/2025) che aveva rigettato la richiesta di dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere per decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 303, comma 4, lett. c) c.p.p. Il ricorrente era detenuto dal 22/8/2019 per reati connessi al 416-bis e contestava il calcolo della durata massima della custodia: i difensori deducevano che, ai fini del computo, dovesse assumersi la pena edittale ridotta (non la pena definitiva irrogata) e che, di conseguenza, il termine massimo fosse già decorso (sostenendo maturazione al 2/8/2025). Inoltre contestavano l'applicazione del principio della cosiddetta 'doppia conforme' per l'aumento dei termini, ritenendone inapplicabile l'estensione al caso concreto quando non vi sia annullamento in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi già consolidati secondo i quali: per il computo dei termini complessivi di custodia cautelare va fatto riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se poi bilanciate in sede di quantificazione concreta; in caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale si applicano i criteri indicati dalle Sezioni Unite (aumento complessivo ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., ovvero cumulazione secondo l'art. 278 c.p.p., secondo i casi). Inoltre ha precisato che, quando vi sono due sentenze conformi (doppia conforme) non annullate in Cassazione, sono applicabili i termini aumentati (art. 304, comma 6) e quindi l'argomento difensivo che escludeva l'effetto 'doppia conforme' non è condivisibile. Ne consegue che il termine massimo di custodia non era decorso né al momento dell'ordinanza impugnata né alla data della decisione; ricorso infondato; condanna alle spese e trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen., comma 4, lett. c)
La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: ... c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni
Per il calcolo del termine complessivo si fa riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non alla pena concreta inflitta; le aggravanti ad effetto speciale vanno considerate ai fini della determinazione dell'eddittale.
art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)
Dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4
Stabilisce il punto di partenza e la disciplina applicabile ai termini di custodia quando è intervenuta condanna in appello o in primo grado, distinguendo le ipotesi rilevanti per l'applicazione dei limiti di cui al comma 4.
art. 304 cod. proc. pen., comma 6
La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3bis. Tuttavia, i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Prevede l'aumento dei termini di custodia (in particolare la possibilità di aumento della metà in ipotesi specifiche) e le regole alternative di computo (aumento della metà vs. due terzi della pena massima), principio applicato anche nel caso di doppia sentenza conforme.
art. 63 cod. pen., comma 4
Riferimento normativo per il trattamento delle più aggravanti ad effetto speciale: in presenza di concorso di più aggravanti ad effetto speciale la giurisprudenza ha indicato modalità di calcolo (anche aumento complessivo, ad es. della misura prevista dall'art. 63 comma 4 o cumulazione secondo le regole), utili per determinare la pena edittale da assumere ai fini cautelari.
Decisione Corte costituzionale n. 223/2006
Ha ritenuto legittima la disciplina che commisura i termini di custodia cautelare ai valori edittali del reato, riconoscendo la funzione di equilibrio della norma e la clausola di garanzia che impedisce che la custodia ecceda l'entità della pena inflitta.
Massime di principio
- Per il calcolo del termine massimo di custodia cautelare si deve far riferimento alla pena edittale prevista per il reato come determinata in sentenza (inclusi gli effetti delle aggravanti ad effetto speciale), non alla pena effettivamente inflitta in concreto.
- Se in sede di merito sono riconosciute aggravanti ad effetto speciale, queste concorrono a determinare la pena edittale da assumere ai fini della misurazione dei termini di custodia anche se in concreto poi bilanciate con circostanze attenuanti.
- La fattispecie della 'doppia conforme' (due sentenze di merito conformi sulla responsabilità) comporta l'applicazione dei termini aumentati previsti dalla normativa (art. 304, comma 6 e correlati): se le condanne non sono annullate in Cassazione, non opera il computo che includa i periodi riferiti alla fase di Cassazione come se fosse regresso.
- In caso di annullamento con rinvio (regresso), i periodi di custodia subiti in Cassazione possono concorrere al computo dei termini complessivi; la presenza o meno di annullamento sulla responsabilità modifica la disciplina applicabile.
- In situazioni controverse conviene verificare in ordine: a) la qualifica giuridica delle circostanze (ad effetto speciale o comune); b) la pena edittale risultante dall'applicazione delle aggravanti previste ex lege; c) se vi sono due sentenze conformi non annullate o se è intervenuto un annullamento che impone il conteggio dei periodi di regresso.
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