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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2135/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riqualificato le condotte in capo a Gullo come truffa consumata (art. 640 c.p.) e in capo a Passalacqua come tentata truffa. Passalacqua deduce un vizio di motivazione generico e aspecifico; Gullo propone due motivi: (a) violazione di legge e vizio di qualificazione giuridica sostenendo che la condotta si sarebbe arrestata alla soglia del tentativo, che non si sarebbe verificato alcun danno perché la polizza sarebbe inesistente, e che sarebbe mancata la querela del titolare della carta; (b) vizio di motivazione in ordine all'individuazione della persona offesa, deducendo che il danno sarebbe stato al titolare della carta e non alla compagnia assicurativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Passalacqua per genericità e aspecificità delle censure rispetto alla motivazione di merito. Ha rigettato il ricorso di Gullo sul merito: ha confermato che la polizza era stata effettivamente emessa e consegnata on line, anche se per un solo giorno, determinando un vantaggio patrimoniale per l'imputato e un danno per la compagnia (costi di emissione), idoneo a integrare il reato di truffa consumata. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'individuazione di Direct Line come parte offesa, poiché il silenzio dell'agente sulla natura fraudolenta del pagamento ha ingenerato la volontà della compagnia a stipulare il contratto. Esito pratico: rigetto del ricorso di Gullo con condanna al pagamento delle spese processuali; ricorso di Passalacqua dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La corte ha interpretato l'art. 640 c.p. come applicabile alla condotta di Gullo, ritenendo che il rilascio e la consegna della polizza, pur se poi annullata, abbiano determinato un vantaggio patrimoniale per l'imputato e un danno per la compagnia, integrando la truffa consumata.

  • art. 642 c.p.

    Richiamato in sede di affermazione della fattispecie inizialmente contestata; la sentenza di merito aveva riqualificato i capi di imputazione facendo riferimento anche a questa disposizione, sebbene la principale qualificazione confermata in Cassazione sia stata art. 640 c.p.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Citato per la formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sulla sostanza della decisione merito ma attesta il fondamento procedurale delle conclusioni.

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiamato come parametro per l'inammissibilità dell'impugnazione: la mancanza di specificità e la mancata confutazione della motivazione di merito sono causa di inammissibilità ai sensi di tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per gli effetti della declaratoria d'inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se un comportamento fraudolento determina l'emissione e la consegna di un atto patrimonialmente rilevante (es. una polizza) anche temporaneamente, può configurarsi truffa consumata se l'agente ha ottenuto un vantaggio e la controparte ha subito un danno collegabile all'operazione.
  • La persona offesa può essere la società che, per effetto degli artifici, ha stipulato il contratto che non avrebbe stipulato se avesse conosciuto la vera natura del pagamento: il silenzio o la mancata informazione su circostanze rilevanti può integrare l'elemento di inganno.
  • La nullità o la successiva annullabilità del contratto non esclude automaticamente la rilevanza penale della condotta quando sia dimostrabile che l'evento fraudolento si è comunque perfezionato e ha prodotto un vantaggio patrimoniale.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: argomentazioni generiche o alternative non motivano l'inammissibilità dell'appello.
  • La mancanza di querela da parte di un titolare di strumento di pagamento non è in sé risolutiva della responsabilità penale dell'autore della frode quando il reato contestato è di iniziativa pubblica e il danno è riferibile alla società truffata.

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