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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2117/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento del 17/06/2021 con due censure principali: 1) presunta erronea qualificazione giuridica del fatto (contestazione sotto il profilo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la confisca della somma di denaro sequestrata (5.775 euro), sostenendo l'assenza di prova certa della provenienza delittuosa e del necessario nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla qualificazione giuridica (ritenuta corretta e conforme alla richiesta del difensore), mentre ha accolto il motivo relativo alla confisca: ha ritenuto il provvedimento di confisca privo di adeguata motivazione circa il nesso pertinenziale tra la somma e il reato e ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla confisca, rinviando al Tribunale di Pavia, Ufficio G.i.p., per un nuovo giudizio su quel punto. Il restante del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La condotta contestata rientra correttamente nella fattispecie prevista dal comma 5; la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione scelta dal giudice di prime cure.

  • codice penale, art. 240

    La confisca patrimoniale presuppone che il bene sia strumentale al reato o ne costituisca prodotto, profitto o prezzo; è necessario provare il nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione) tra la res e l'illecito.

  • codice di procedura penale, art. 445, comma 1

    comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen.

    L'applicabilità delle misure ablative non è esclusa in caso di patteggiamento: il giudice può comunque adottare misure come la confisca, purché motivate e nel rispetto dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • In caso di confisca di denaro in procedimenti per stupefacenti, anche con patteggiamento, il giudice può disporre l'ablazione solo se motiva adeguatamente il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato (strumentalità o derivazione in termini di prodotto/profitto/prezzo).
  • La mancanza di una motivazione specifica sul collegamento tra beni e reato determina l'annullamento del provvedimento ablativo e il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
  • La qualificazione giuridica scelta nel patteggiamento è difficilmente sindacabile se conforme alla richiesta difensiva e ai fatti emersi, salvo profili di manifesta estraneità; contestare la confisca richiede invece puntuali elementi probatori sull'origine lecita del denaro o sulla mancata pertinenzialità.
  • In difesa, per ottenere l'esclusione della confisca, è utile evidenziare l'assenza di prove dirette o indiziarie sufficienti a dimostrare che il denaro costituisce prezzo/profitto del reato e chiedere al giudice di motivare specificamente la pertinenzialità prima di adottare l'ablazione.
  • Se la confisca è annullata e la questione rinviata, il giudice di merito dovrà riesaminare il materiale probatorio e fornire motivazione sul nesso di pertinenzialità; l'esito dipenderà dalla valutazione degli elementi di prova disponibili.

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