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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 48.538,00, emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2000, relativa a crediti d'imposta per Carbon Tax e accise sul gasolio utilizzati in compensazione ma non indicati nel quadro RU della dichiarazione Unico 2001. La contribuente sosteneva che l'omessa compilazione fosse un errore dichiarativo e che, in sede contenziosa, potesse correggere la dichiarazione per contestare la maggiore pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa fiscale dimostrando in giudizio errori di fatto o di diritto nella dichiarazione, quando non abbia ancora pagato la maggiore imposta richiesta. Tuttavia, se l'errore ha comportato il pagamento di somme non dovute, il contribuente deve utilizzare le specifiche procedure di rimborso entro i termini di decadenza previsti. Nel giudizio di rinvio dovrà essere verificata nel merito la fondatezza dei crediti e dell'errore dichiarativo, gravando sulla società il relativo onere probatorio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi [...] mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

    Disciplina i termini e le modalità per correggere le dichiarazioni fiscali mediante dichiarazione integrativa. Tali limiti non impediscono, però, al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa fiscale fondata su errori dichiarativi.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il rimborso dei versamenti diretti [...] è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.

    Si applica quando il contribuente ha già pagato somme maggiori rispetto al dovuto e intende ottenerne il rimborso; la relativa istanza deve essere presentata entro il termine previsto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Individua i termini entro i quali possono essere corrette dichiarazioni contenenti errori od omissioni potenzialmente dannosi per l'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Conferma il carattere impugnatorio del processo tributario, che riguarda la legittimità e la fondatezza di specifici atti impositivi, senza consentire al contribuente di introdurre una autonoma domanda di rimborso o una domanda riconvenzionale.

  • Codice civile, art. 2697

    Il contribuente che corregge o ritratta la propria dichiarazione deve provare i fatti che escludono o riducono l'obbligazione tributaria, inclusa l'effettiva spettanza dei crediti d'imposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Prevede, in via residuale, modalità e termini per far valere pretese di rimborso non disciplinate da specifiche disposizioni.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e può essere corretta in giudizio quando il contribuente la contesta per opporsi a una maggiore pretesa fiscale non ancora pagata.
  • La possibilità di correggere la dichiarazione in giudizio non è illimitata: riguarda la difesa contro l'atto impositivo e non consente di introdurre per la prima volta una richiesta autonoma di rimborso o di riconoscimento di un credito.
  • Se il contribuente ha già versato l'importo indebitamente dichiarato, deve presentare una specifica istanza di rimborso o utilizzare la procedura prevista per il credito, rispettando i termini di decadenza.
  • L'onere di dimostrare l'errore dichiarativo e il diritto alla riduzione dell'imposta o al credito grava sul contribuente.
  • In caso di omissione formale nella dichiarazione, come la mancata compilazione di un quadro, la spettanza sostanziale del credito può comunque essere esaminata, purché sia fatta valere per contrastare una pretesa fiscale e venga adeguatamente provata.

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