Cassazione Penale, Ordinanza n. 35481/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto, sez. distaccata, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza. Nel ricorso si contestavano, in modo ritenuto apodittico, la qualificazione giuridica del fatto e la quantificazione della pena, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva esaminato tutte le prove ed era pervenuta alla conferma della sussistenza del reato in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha rilevato che le doglianze non si confrontavano con la motivazione puntuale e argomentata della decisione di merito, limitandosi a contestazioni apodittiche sulla qualificazione del fatto e sulla pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o apodittiche, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- La deduzione che contesti la qualificazione giuridica del fatto o la dosimetria della pena deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito, indicando gli specifici passaggi erronei o illogici; in difetto, il ricorso è inammissibile per genericità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →