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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22465/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Dejane Hadzovic nei reati di associazione per delinquere e furti aggravati (sette capi). Lamentazioni articolate in tre motivi: 1) violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e art. 416 cod. pen.) e carenza o illogicità della motivazione circa la partecipazione all'associazione, sostenendo che il ruolo dell'imputato era marginale e privo di intercettazioni a suo carico; 2) violazione di legge (art. 274, lett. c) cod. proc. pen.) e mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari, considerando il tempo trascorso dall'ultimo episodio e l'assenza di prognosi negativa per il futuro; critica anche per l'affermazione che la sola cessazione delle intercettazioni avrebbe impedito di accertare ulteriori reati; 3) violazione di legge (artt. 275 e 292 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione nella valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha escluso la nullità o manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione puntuale basata su intercettazioni, servizi di osservazione e immagini di videosorveglianza, rilevando la reiterazione dei furti, la stabilità dei contatti tra i membri del gruppo, la disponibilità di mezzi e strumenti e il ruolo non occasionale del ricorrente (anche con capacità di impartire indicazioni operative). Sul secondo e terzo motivo la Corte ha confermato la valutazione sull'attualità del pericolo di reiterazione, ricavata dalla serialità, dalle modalità operative, dalla progressione dell'attività e dalla personalità manifestata (anche per l'episodio di fuga che ha posto in pericolo agenti e terzi). Ha ritenuto che il tempo intercorso non fosse decisivo e che gli arresti domiciliari non fossero, alla luce del quadro, adeguati a contenere il pericolo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il concetto applicato dall'ordinanza di associazione per delinquere: è sufficiente un vincolo tendenzialmente stabile e un programma criminoso; la partecipazione può rilevare anche se temporalmente limitata purché organica al sodalizio e condivida il programma criminoso

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso; dalla decisione emerge che le censure fondate su diversa valutazione delle prove non integrano vizi di legittimità rimediabili in cassazione

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L'articolo richiede l'attualità del pericolo di reiterazione come requisito per la custodia cautelare; la Corte ha confermato che questa attualità è oggetto di valutazione prognostica che tiene conto delle modalità, della serialità, della personalità del soggetto e del contesto, e che il mero decorso del tempo non esclude il requisito

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla scelta della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere debba essere concreta e motivata in ordine alla consistenza del pericolo da fronteggiare

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Collegato alla disciplina delle misure cautelari; la decisione conferma che il giudice deve motivare l'inidoneità di misure meno afflittive sulla base del concreto pericolo rappresentato dal soggetto

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti dalla disposizione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle risultanze di fatto del giudice di merito; sono sindacabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione
  • Per il reato di associazione per delinquere la partecipazione del singolo può avere rilievo anche se limitata nel tempo, purché organica al sodalizio e funzionale al programma criminoso
  • Il requisito di 'attualità' del pericolo per le misure cautelari è prognostico: il tempo trascorso dai fatti non esclude automaticamente la custodia cautelare; il giudice deve valutare modalità, serialità, personalità e contesto
  • L'adeguatezza della misura cautelare (carcere vs arresti domiciliari) va valutata concretamente in relazione alla consistenza del pericolo; comportamenti pericolosi o episodi di fuga rafforzano la scelta di misure più afflittive
  • Chi impugna la misura deve indicare e provare elementi idonei a mostrare che una misura meno afflittiva sarebbe stata sufficiente; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito non ammissibile in cassazione
  • La soccombenza in cassazione comporta la condanna alle spese processuali e gli adempimenti di cancelleria prescritti dalla normativa

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