Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43360/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

IMMOVEST ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di revoca degli ordini di esecuzione con cui la confisca per equivalente disposta nei confronti di Erasmo Cinque era stata estesa a beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie formalmente intestati alla società. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) questione di diritto: inesigibilità dell'applicazione "ratione temporis" dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e violazione dei diritti della società che non ha potuto partecipare al giudizio di cognizione (richiamo a Costituzione e CEDU); (2) questione di merito/fatti: mancata prova, secondo la ricorrente, che IMMOVEST fosse una "società schermo" priva di autonomia, con argomentazione che gli elementi considerati erano «indici formali» o riferiti a operazioni non concluenti e che la società aveva reale attività economica dimostrabile da contabilità e bilanci.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la confisca per equivalente fosse stata disposta e confermata nel giudizio di cognizione (sentenza della Corte di cassazione del 21/10/2020) con efficacia di giudicato; la successiva diversa interpretazione dell'art. 578-bis da parte delle Sezioni Unite (Esposito) non ha effetto retroattivo sul giudicato già formatosi e non può mutarne gli effetti. La Corte ha inoltre escluso che la mancata partecipazione di IMMOVEST al giudizio di cognizione potesse far valere un diverso trattamento: i beni non erano stati sequestrati in cognizione e il rimedio processuale del terzo proprietario era l'incidente di esecuzione (art. 676 c.p.p.), non l'impugnazione della sentenza penale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente confutativo: la valutazione di merito dei giudici di merito, che avevano ricostruito con plurimi elementi la natura di "società schermo" (scopo della costituzione, utilizzo di fiduciari, controllo delle partecipazioni tramite società di comodo, trasferimenti e fruizioni dei beni a favore di Cinque e suoi familiari, canoni e operazioni anomale, utilizzo recente dei beni da parte del condannato e familiari), non è stata vinta da una mera riconsiderazione delle fattispecie. Conseguentemente il ricorso è rigettato e IMMOVEST condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente; applicata per sottrarre al reo il profitto del reato anche quando il bene non sia direttamente il prodotto dell'illecito, ove il bene sia nella disponibilità del condannato o tramite schermo societario

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato»

    Disposizione introdotta per consentire di decidere sulla confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale della norma è stata controversa e che le Sezioni Unite hanno poi attribuito alla disposizione una natura tale da impedire la retroattività rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ma che ciò non incide sul giudicato formatosi prima

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la partecipazione del terzo interessato al giudizio di cognizione; la Corte ha ritenuto non applicabile la tutela prevista perché i beni non erano stati sequestrati in sede cognitiva, per cui l'eventuale tutela del terzo si esercita in sede esecutiva

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Prevede l'incidente di esecuzione: il terzo che rivendica diritti sui beni sottoposti ad esecuzione può proporre l'incidente per dimostrare la propria titolarità e l'assenza di negligenza; nel caso specifico questo è il rimedio processuale a disposizione di IMMOVEST

  • artt. 573, 579, 607 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione ai mezzi di impugnazione e alla tutela del terzo: la Corte ricorda che, in mancanza di sequestro in cognizione, la lesione del terzo si realizza solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca e che l'incidente di esecuzione è lo strumento previsto

  • art. 3 Cost.

    Richiamato tra le garanzie costituzionali invocate dal ricorrente; il giudice ha ritenuto che non sia stato violato il diritto di difesa della società, alla luce dei rimedi esistenti in sede esecutiva

  • art. 24 Cost.

    Richiamato tra i diritti invocati (diritto di difesa); la Corte ha considerato che la mancanza di partecipazione in cognizione del terzo, se non preceduta da sequestro, non dà titolo automatico ad annullare il giudicato

  • art. 42 Cost.

    Richiamato in relazione alla proprietà/diritti di proprietà invocati; la tutela di tali diritti deve essere compatibile con gli strumenti processuali disponibili (incidente di esecuzione)

  • art. 11 Cost.

    Richiamato tra i principi generali (rapporti internazionali/CEDU) sollevati nella difesa; la Corte ha fatto prevalere l'applicazione del giudicato e della normativa interna così come interpretata nel tempo

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di conformità dell'ordinamento interno alle norme europee (CEDU); la Corte ha esaminato il dialogo tra giurisprudenza nazionale e Corte EDU ma ha confermato la necessità di rispetto del giudicato

  • art. 16 CEDU / art. 13 CEDU / 1° Protocollo addizionale CEDU

    Diritti convenzionali richiamati (es. divieto di sanzioni non previste dalla legge, tutela dei beni e ricorso effettivo); la Corte ha valutato tali profili nel contesto del dialogo giurisprudenziale internazionale ma ha ritenuto compatibile l'operato con i limiti del giudicato e con i rimedi processuali offerti

  • art. 240-bis cod. pen. (richiamato)

    Richiamato come riferimento normativo collegato alle ipotesi di confisca ai "casi particolari"; menzionato nella formulazione dell'art. 578-bis quale quadro di riferimento

Massime di principio

  • Se la confisca (anche per equivalente ex art. 322-ter) è stata disposta e confermata in sede di cognizione con sentenza divenuta irrevocabile, il giudicato vincola: un successivo mutamento di orientamento giurisprudenziale non riapre il giudicato, salvo intervento legislativo o decisione di incostituzionalità.
  • L'art. 578-bis cod. proc. pen. consente di decidere sulla confisca anche quando sopravvenga la prescrizione, ma la sua applicazione retroattiva è controversa: le Sezioni Unite hanno limitato la sua efficacia rispetto a fatti anteriori all'entrata in vigore; tuttavia, non può incidere su statuizioni già coperte da giudicato.
  • Il terzo formalmente intestatario di beni non sequestrati in sede cognitiva non può impugnare la sentenza penale per far valere la propria proprietà: il rimedio adeguato è l'incidente di esecuzione (art. 676 c.p.p.) dopo il passaggio in giudicato della confisca.
  • Per qualificare una società come "schermo" occorre una serie di elementi concreti, specifici e convergenti (controllo di fatto da parte del reo, destinazione dei redditi/beni, utilizzo diretto dei beni da parte del reo o familiari, partecipazioni e fiduciari) e non basta una mera analisi formale; se provata, la riferibilità al reo giustifica l'estensione della confisca per equivalente ai beni societari.
  • Quando si contesta la natura di "società schermo", è necessario proporre prove concrete e un quadro probatorio alternativo forte: semplici contestazioni della valutazione probatoria o della rilevanza di singoli atti non sono normalmente idonee a superare il giudizio di merito in sede di ricorso per cassazione se i fatti sono stati diligentemente esaminati dal giudice di merito.
  • In situazioni analoghe, il terzo che ritenga lesi i propri diritti deve tempestivamente documentare la propria titolarità e la mancata colpa per non aver agito in fase cautelare; in assenza di sequestro cautelare in cognizione, la tutela va esercitata in fase esecutiva con l'incidente ex art. 676 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.