Cassazione Civile, Ordinanza n. 25547/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta dall'agente della riscossione, avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale privato per il pagamento di somme relative a ruoli contributivi non riscossi, iscritti per annualità risalenti (ruolo suppletivo 1998 e ruolo principale 1999). Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione dell'agente di riscossione e revocato il decreto ingiuntivo. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, e del D.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che l'annullamento automatico dei ruoli antecedenti al 31/12/1999 non sarebbe applicabile a una cassa privatizzata, perché si tradurrebbe in una ablazione senza base legale di crediti propri dell'ente; (2) questione di legittimità costituzionale della medesima disciplina per asserita violazione degli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dell'art. 117 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, per effetto di una discriminatoria eliminazione dei crediti senza indennizzo; (3) violazione del D.lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 1, lett. b), e art. 59, comma 4-ter, nonché del D.P.R. n. 43 del 1988, per mancato riconoscimento della perdita del diritto al discarico in conseguenza dell'omessa rendicontazione e della mancata dimostrazione della diligente attività di recupero; (4) violazione della L. n. 228 del 2012 e del D.M. 15 giugno 2015, per avere la Corte territoriale applicato l'annullamento dei ruoli senza distinguere tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro e senza verificare i presupposti specifici della disciplina. La ricorrente ha insistito sul fatto che i crediti sarebbero stati espropriati e definitivamente perduti, con pregiudizio per l'equilibrio finanziario dell'ente e per gli iscritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi e li ha dichiarati infondati. Ha ribadito un orientamento già consolidato secondo cui la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, si applica anche agli enti privatizzati che riscuotono mediante ruolo, compresa la cassa previdenziale forense, e non comporta l'estinzione del credito, ma soltanto il venir meno del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e della possibilità di procedere con quella speciale modalità di riscossione. La previsione dell'"annullamento" e dell'"eliminazione dalle scritture contabili" ha valenza contabile e organizzativa, non ablativa. Quanto alla censura sull'omessa rendicontazione, la Corte ha osservato che per i ruoli formati prima del 30 settembre 1999 l'obbligo informativo non poteva determinare, in difetto di una previsione espressa, la perdita del diritto al discarico. La questione costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché la disciplina mira a razionalizzare e riorganizzare il sistema di riscossione, soprattutto per crediti risalenti o di modesto importo, senza incidere sul diritto di credito sostanziale. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529
La disciplina si applica ai ruoli esecutivi antecedenti al 31/12/1999 anche se relativi a crediti di enti privatizzati; l'annullamento del ruolo riguarda solo il titolo esecutivo e non estingue il credito, mentre l'eliminazione dalle scritture contabili ha funzione meramente contabile.
D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2
La natura privatistica della cassa non esclude l'applicazione della disciplina legislativa sulla riscossione mediante ruolo, poiché l'ente svolge comunque una funzione previdenziale pubblica.
D.lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 1, lett. b)
art. 19, comma 1, lett. b)
Il diritto al discarico è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge; tuttavia l'omissione di rendicontazione non comporta, per i ruoli anteriori al 30/9/1999, la perdita del discarico se tale effetto non è espressamente previsto.
D.lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4-ter
Per i ruoli formati prima del 30/9/1999 gli obblighi di rendicontazione decorrono secondo un decreto attuativo mai emanato; in assenza di tale decreto non può farsi derivare automaticamente una sanzione di decadenza dal discarico.
D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 32, comma 3, 35, 39, 74 e ss., 75, 77, 82
artt. 32, comma 3, 35, 39, 74 e ss., 75, 77, 82
La precedente disciplina del sistema 'non riscosso come riscosso' e del discarico è stata ricostruita solo ai fini del quadro normativo; essa è stata superata dalla riforma successiva della riscossione.
D.M. 15 giugno 2015, artt. 1, 2 e 3
Il decreto attuativo disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi e l'effetto di automatico discarico/eliminazione contabile delle quote, senza incidere sul diritto di credito sostanziale.
art. 3 Cost.
La disciplina è stata ritenuta conforme al canone di ragionevolezza e proporzionalità, perché evita l'antieconomicità della riscossione di crediti risalenti o esigui e non ha effetti ablatori sul credito.
artt. 38, 41 e 42 Cost.
Le doglianze di incostituzionalità fondate su tali parametri sono state respinte perché la misura non comporta espropriazione dei crediti dell'ente ma solo una riorganizzazione della procedura di riscossione.
art. 117 Cost.
La censura è stata ritenuta infondata anche in relazione all'art. 6 CEDU, poiché l'intervento normativo non ha carattere imprevedibile o arbitrario, inserendosi in un'evoluzione legislativa avviata nel 1999.
art. 6 CEDU
Non vi è violazione del diritto a un equo processo o della parità delle armi, perché la disciplina non altera irragionevolmente la posizione processuale delle parti nei giudizi in corso.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Non sussiste un'indebita ablazione patrimoniale, poiché il credito dell'ente permane e viene solo meno il titolo esecutivo speciale del ruolo.
Massime di principio
- Quando una norma prevede l'annullamento di ruoli o la loro eliminazione dalle scritture contabili, occorre verificare se la disposizione incida sul solo titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione oppure estingua anche il credito sostanziale; in mancanza di espressa previsione ablativa, il credito permane ed è azionabile con gli ordinari strumenti.
- La disciplina speciale di riorganizzazione della riscossione mediante ruolo può applicarsi anche a enti privatizzati che svolgono una funzione previdenziale pubblica, se il legislatore ha loro consentito di ricorrere a tale sistema di riscossione.
- L'annullamento del ruolo per crediti risalenti o di modesto importo risponde a esigenze di ragionevolezza, proporzionalità e economicità della riscossione, e non è di per sé lesivo dell'art. 3 Cost. quando non comporta la perdita del diritto di credito.
- L'eliminazione del credito dalle scritture contabili ha valenza contabile e non sostanziale: serve a rappresentare in modo veritiero il bilancio dell'ente e non equivale a una espropriazione del credito.
- Per i ruoli anteriori a determinate date, l'omissione degli adempimenti informativi dell'agente della riscossione non determina automaticamente la perdita del diritto al discarico se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
- Le questioni di legittimità costituzionale e convenzionale non sono fondate quando la riforma si inserisce in un percorso normativo graduale e prevedibile di trasformazione del sistema di riscossione e non introduce un intervento arbitrario o improvviso.
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