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Sentenza

Sentenza n. 13961/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Del verbale del Consiglio della Classe II, Sez G, Liceo Scientifico – Indirizzo Sportivo – I.I.S. -OMISSIS- in Caprarola (VT) del 27 e 28 agosto 2025, nella parte di solo interesse dell’alunno Sig. -OMISSIS- e con il quale si determina la mancata ammissione dello stesso all’anno successivo al II; - del Tabellone e/o elenco degli ammessi alla Classe III nella parte in cui compare il nome dell’alunno Sig. -OMISSIS- quale studente non ammesso all’anno successivo; - della nota e-mail inoltrata dall’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- – Docente Prof. -OMISSIS- – del 28.08.2025 con la quale si comunicava la non ammissione dell’alunno Sig. -OMISSIS- alla classe successiva; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso all’azione illegittima posta in essere dall’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, ancorché non conosciuto e comunque lesivo della posizione giuridica degli istanti, nella indicata qualità, nonché dell’alunno -OMISSIS- e per la conseguente condanna - Dei resistenti a procedere all’ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe III G del Liceo Scientifico – Indirizzo Sportivo dell’I.I.S. -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da -OMISSIS- IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE -OMISSIS- il 11\2\2026: per l’annullamento in parte qua Del provvedimento dell’I.I.S. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 17.11.2025 avente ad oggetto “Esito prove di recupero debito formativo a.s. 2024/2025 – sessione suppletiva”, Del verbale n. 3 del Consiglio della Classe II, Sez G, Liceo Scientifico – Indirizzo Sportivo – I.I.S. -OMISSIS- “delle operazioni relative alla correzione e valutazione delle prove scritte di Geostoria e Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche” del 14.11.2025, Del Verbale n. 2 “delle operazioni relative allo svolgimento della prova scritta di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche” del 14.11.2025, Del Verbale n. 1 “delle operazioni relative allo svolgimento della prova scritta di Geostoria” del 10.11.2025, del Verbale di scrutinio – sessione suppletiva – del 14 novembre 2025, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso all’azione illegittima posta in essere dall’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, ancorché non conosciuto e comunque lesivo della posizione giuridica degli istanti, nella indicata qualità, nonché dell’alunno -OMISSIS-, e per la conseguente condanna dei resistenti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall’Alunno -OMISSIS- nonché dai genitori Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202510252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione dello studente alla classe successiva, unitamente agli atti relativi alle prove di recupero dei debiti formativi e al successivo scrutinio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la mancata ammissione del figlio alla classe III di un liceo scientifico a indirizzo sportivo, deducendo, in via principale, la violazione della legge n. 170/2010 e del Piano Didattico Personalizzato, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, sviamento, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sproporzionalità, contraddittorietà, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. In particolare, hanno sostenuto che nelle prove di recupero di Geostoria e Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche non fossero state applicate le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dal PDP per le condizioni cliniche dello studente, né fossero state adottate modalità alternative o adeguatamente personalizzate di verifica. È stata inoltre dedotta la mancata considerazione del percorso scolastico e sportivo dell’alunno, nonché della complessiva valutazione dell’anno scolastico. Con i motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di mancata ammissione adottato dopo la sessione suppletiva e i relativi verbali, lamentando nuovamente la violazione del PDP, dello Statuto degli studenti e delle studentesse e delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669/2011. Hanno specificamente evidenziato che, nonostante il PDP dispensasse lo studente dalla redazione di compiti scritti contenenti fatti aritmetici, formule, algoritmi di calcolo e testi complessi, gli fossero stati somministrati quesiti aventi proprio tali caratteristiche. È stata altresì dedotta la mancata revisione del PDP entro il primo trimestre dell’anno scolastico. I ricorrenti hanno domandato anche il risarcimento dei danni patrimoniali, prospettati come lucro cessante derivante dal rallentamento del percorso scolastico e dal differimento dell’ingresso nel mondo del lavoro, e dei danni morali derivanti dalla bocciatura illegittima.

La decisione

Il TAR ha accolto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto illegittima la mancata ammissione perché l’amministrazione scolastica non aveva rispettato le misure dispensative e compensative espressamente previste dal PDP e accettate dallo studente, somministrando prove scritte con quesiti complessi e contenuti dai quali lo studente avrebbe dovuto essere dispensato. Il giudice ha valorizzato anche la mancata contestazione specifica, da parte dell’amministrazione costituitasi solo formalmente, dei fatti dedotti dai ricorrenti, ritenendoli provati ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. È stata inoltre riconosciuta la violazione dell’obbligo di revisione del PDP entro il primo trimestre, non smentita dall’amministrazione. Conseguentemente, sono stati annullati gli atti di mancata ammissione, i verbali delle prove e dello scrutinio e gli ulteriori atti impugnati. La domanda risarcitoria è stata accolta limitatamente al danno morale soggettivo, liquidato equitativamente in euro 1.500,00: il Collegio ha ritenuto che una bocciatura scolastica illegittima sia normalmente idonea a provocare patema d’animo, frustrazione e angoscia, accertabili mediante presunzioni e massime di esperienza. È stata invece respinta, per difetto di prova sull’entità del pregiudizio, la pretesa relativa al danno patrimoniale da lucro cessante, non essendo stati dimostrati i tempi di completamento degli studi, l’ingresso nel mondo del lavoro e il relativo trattamento economico e previdenziale. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento del danno morale e delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 170/2010

    La norma è richiamata quale base delle misure di tutela e sostegno previste per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

  • art. 5, commi 1 e 4, l. 170/2010

    gli studenti con diagnosi di -OMISSIS- hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari; agli studenti con -OMISSIS- sono garantite [...] adeguate forme di verifica e di valutazione

    Le misure dispensative e compensative e le modalità adeguate di verifica e valutazione costituiscono diritti dello studente con disturbi specifici di apprendimento e devono essere applicate anche nelle prove di recupero.

  • art. 6, commi 1 e 2, D.M. 12 luglio 2011, n. 5669

    La disciplina è richiamata quale fonte delle modalità di verifica e valutazione degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

  • punto 3.1 delle Linee Guida allegate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669

    Prevede la revisione della documentazione dei percorsi didattici, compreso il PDP, entro il primo trimestre; la mancata revisione è stata ritenuta illegittima.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    i fatti dedotti da una parte nel ricorso e non specificamente contestati dall'altra si considerano provati

    La mancata contestazione specifica dell’amministrazione ha consentito di considerare provati i fatti dedotti dai ricorrenti circa il contenuto delle prove e la violazione delle misure previste dal PDP.

  • art. 2043 c.c.

    Il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa è ricondotto alla responsabilità aquiliana; occorre provare illegittimità, elemento soggettivo, danno ingiusto e nesso causale.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno morale soggettivo costituisce una componente del danno non patrimoniale risarcibile.

  • art. 2 Cost.

    La lesione dell’integrità morale della persona è ricondotta alla tutela dei diritti inviolabili, sulla cui base è riconosciuto il danno morale.

Massime di principio

  • Le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato per uno studente con disturbi specifici di apprendimento devono essere concretamente applicati anche nelle prove di recupero dei debiti formativi; la loro omissione vizia gli atti di valutazione e la conseguente decisione di non ammissione.
  • L’amministrazione scolastica deve conformare le modalità di verifica alle specifiche condizioni dello studente tutelato dalla legge n. 170/2010, predisponendo, quando necessario, strumenti di ausilio ulteriori o complementari e modalità di prova adeguatamente personalizzate.
  • La mancata revisione del Piano Didattico Personalizzato entro il termine previsto dalle Linee guida ministeriali costituisce violazione dell’obbligo procedimentale e può incidere sulla legittimità della valutazione scolastica successiva.
  • Nel processo amministrativo, i fatti dedotti dalla parte ricorrente e non specificamente contestati dall’amministrazione resistente possono essere considerati provati ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Il danno patrimoniale da ritardo nel percorso scolastico e nell’ingresso nel mondo del lavoro non può essere liquidato sulla base della sola verosimiglianza, ma richiede la prova concreta dei tempi di studio, delle prospettive lavorative e degli elementi necessari alla quantificazione.
  • La bocciatura scolastica illegittima può fondare il risarcimento del danno morale soggettivo quando, secondo una valutazione presuntiva basata sulle massime di esperienza e sulle circostanze del caso, sia idonea a provocare sofferenza, frustrazione e patema d’animo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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