Cassazione Civile, Ordinanza n. 16091/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto la regolazione delle spese nei termini di legge; l'esame del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sulla questione fiscale è stato assorbito e non deciso nel merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da somme erogate a una ex dipendente di banca, addetta alla riscossione dei tributi, sotto forma di assegni straordinari integrativi del reddito corrisposti dal Fondo di solidarietà istituito presso l'INPS per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali. Tali somme furono inizialmente assoggettate a tassazione ordinaria; su istanza della contribuente, l'Amministrazione rimborsò la differenza d'imposta ritenuta dovuta in base al regime di tassazione separata, applicato per il richiamo operato dall'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997. Successivamente l'Ufficio ritenne invece corretto il regime ordinario, chiese la restituzione del rimborso e notificò cartella di pagamento. La contribuente impugnò gli atti e vinse in primo e secondo grado. L'Agenzia ricorse in cassazione denunciando violazione delle norme che regolano il fondo e il regime fiscale, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato la tassazione separata pur in difetto di un richiamo espresso del d.m. n. 375/2003 al regime speciale dell'art. 59, comma 3. Nel frattempo la contribuente aveva chiesto la sospensione del processo in ragione di istanza di definizione agevolata ex l. n. 130/2022; l'Agenzia aveva opposto diniego, ritenendo che la lite non fosse definibile perché riguardava un credito restitutorio e non un atto impositivo. La contribuente impugnò anche tale diniego, sostenendo che l'art. 5 l. n. 130/2022 consente la definizione di tutte le controversie tributarie pendenti in Cassazione, salvo le sole esclusioni espressamente previste, senza richiedere la presenza di un atto impositivo. La Corte ha esaminato prioritariamente questo secondo ricorso e lo ha ritenuto fondato, affermando che la definizione agevolata si applica a tutte le cause tributarie pendenti in Cassazione, salvo le eccezioni di legge, e non richiede che la controversia abbia ad oggetto un atto impositivo. Di conseguenza ha accolto il ricorso della contribuente contro il diniego, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese del processo estinto a carico della parte che le aveva anticipate e compensazione delle spese del giudizio sul diniego. L'esame del ricorso principale dell'Agenzia è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 2 del d.m. 24 novembre 2003, n. 375
Richiamato nel motivo dell'Agenzia per sostenere che il decreto istitutivo del fondo non conterrebbe rinvio al regime fiscale speciale invocato dalla contribuente.
d.m. 28 aprile 2000, n. 158
Citato insieme alle altre norme di settore nel ricorso erariale sulla disciplina degli assegni straordinari.
art. 59, comma 3, l. n. 449/1997
È la disposizione ritenuta dalla CTR idonea a giustificare l'applicazione del regime di tassazione separata alle somme percepite dalla contribuente.
art. 26, comma 23, l. n. 448/1998
Richiamato come interpretazione autentica dell'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.
art. 2, comma 28, l. n. 662/1996
Citato dall'Agenzia nel motivo di ricorso in relazione al quadro normativo del trattamento fiscale.
art. 43 del d.P.R. n. 602/1973
Indicato dall'Ufficio quale base della richiesta di restituzione delle somme rimborsate alla contribuente.
art. 16 l. n. 289/2002
Richiamato dall'Amministrazione nel diniego di definizione, come disciplina cui rapportare la definibilità della lite e il valore della controversia.
art. 5 l. n. 130/2022
Norma centrale: la Corte afferma che la definizione agevolata riguarda tutti i processi tributari pendenti in Cassazione, salvo le espresshe esclusioni, senza richiedere un atto impositivo.
art. 5, comma 5, l. n. 130/2022
In base a questa norma, il processo estinto resta con spese a carico della parte che le ha anticipate.
art. 5, comma 10, l. n. 130/2022
Richiamato dalla contribuente per chiedere la sospensione del processo in pendenza dell'istanza di definizione agevolata.
art. 16 l. n. 289/2002
Richiamato in via comparativa per evidenziare la differenza rispetto ai precedenti regimi di definizione agevolata, che delimitavano in modo più rigido l'oggetto della lite.
art. 118/2019
Citato per contrasto comparativo nella motivazione, come precedente disciplina più restrittiva rispetto alla l. n. 130/2022.
Cass. sez. U, n. 18298/2021
Richiamata per indicare l'orientamento relativo ai precedenti regimi definitori, fondati sulla necessità che la controversia avesse ad oggetto un atto impositivo.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione va interpretata secondo il dato letterale della legge: se la norma individua come requisito solo la pendenza del processo di legittimità, senza richiedere l'impugnazione di un atto impositivo, non è consentito introdurre un ulteriore filtro non previsto dal legislatore.
- Nei regimi di condono o definizione agevolata, il perimetro delle controversie definibili dipende dalla specifica formulazione normativa vigente; i limiti ricavabili da discipline precedenti non sono automaticamente trasferibili a quella successiva se il nuovo testo ha eliminato il presupposto oggettivo dell'atto impositivo.
- Quando la lite rientra nella definizione agevolata e la domanda è accolta, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, restando assorbite le ulteriori questioni di merito non esaminate.
- Le spese del processo estinto per adesione a definizione agevolata seguono la disciplina speciale prevista dalla relativa legge, mentre le spese del giudizio incidentale sul diniego possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia.
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