Ordinanza n. 54/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Vietri sul Mare n. 44 del 14/10/2025 pubblicata sull’Albo Pretorio il 29/10/2025 fino al 13/11/2025, avente ad oggetto: “Nomina Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del D.Legisl. n. 42/2004 e ss.mm.e ii. per il triennio 2025/2028”, non notificata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio comunale di nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio per il triennio 2025/2028
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera con cui il Consiglio comunale ha nominato i componenti della Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 42/2004, deducendo vizi non ulteriormente specificati nel testo dell'ordinanza e chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il Comune si è costituito; gli altri soggetti indicati come componenti nominati non si sono costituiti. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'art. 21 del regolamento urbanistico edilizio comunale preveda la scelta dei componenti della Commissione locale per il paesaggio tra soggetti muniti di adeguato titolo di studio e di specifica esperienza nelle materie di competenza dell'organo, requisiti da comprovare mediante la necessaria documentazione, sulla cui base il Consiglio comunale deve apprezzare la qualificazione dei candidati e procedere all'elezione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato la necessità di assicurare la continuità delle attività della Commissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 148 d.lgs. 42/2004
La delibera impugnata riguarda la nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio ai sensi di tale disposizione.
art. 21 regolamento urbanistico edilizio comunale
La norma regolamentare richiede, per la nomina nella Commissione locale per il paesaggio, adeguato titolo di studio e specifica esperienza nelle materie attinenti all'attività della Commissione, comprovati dalla documentazione necessaria; il Consiglio comunale deve valutare tale qualificazione prima dell'elezione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris relativo alla nomina dei componenti di una Commissione locale per il paesaggio deve essere valutato verificando se l'amministrazione abbia applicato i requisiti regolamentari di adeguato titolo di studio e specifica esperienza, comprovati dalla documentazione presentata, e se l'organo competente abbia svolto il necessario apprezzamento della qualificazione dei candidati.
- La domanda cautelare può essere respinta per carenza di periculum in mora quando la sospensione dell'atto di nomina comprometterebbe la continuità delle attività indispensabili di un organo amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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