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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17722/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del GIP di Pisa che, mediante applicazione dell'art. 444 c.p.p., ha inflitto a Luigi Limelli la pena di 4 anni di reclusione per concorso in rapina pluriaggravata e ha disposto la confisca di cose ritenute pertinenti al reato. Il ricorso deduce: (1) con i primi due e con il quarto e quinto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), errata applicazione dell'art. 133 c.p. e difetto di valutazione delle condizioni personali ai fini della determinazione della pena; (2) con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 240 c.p., per mancata esplicitazione del nesso di pertinenzialità tra le cose confiscate e il reato e mancata precisazione sulla natura obbligatoria o facoltativa della confisca.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazione: i motivi relativi alla dosimetria della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti sono inammissibili alla luce dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (limiti all'impugnabilità delle pronunce di patteggiamento), poiché la pena è stata applicata nei termini concordati dalle parti; il motivo relativo alla confisca è inammissibile per aspecificità, essendo dal testo della sentenza agevole comprendere il rapporto di pertinenzialità (le cose erano indicate come utilizzate per immobilizzare le vittime) e il ricorrente non ha specificato il proprio interesse né argomentato in modo congruo il dissenso sul nesso di pertinenzialità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in virtù dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa dell'impugnazione manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento applicata dal GIP per infliggere la pena concordata; da essa deriva il regime speciale di impugnabilità delle pronunce in tema di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limitazione dell'impugnabilità delle pronunce di patteggiamento: le censure sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti, se estranee alle ipotesi tassative indicate, sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la sua applicazione nel contesto del patteggiamento non può essere impugnata in Cassazione se la sentenza è nei termini concordati e la questione non rientra nelle ipotesi consentite di impugnazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena (concorso di reati, modalità di applicazione delle pene); le doglianze sulla sua applicazione sono state ritenute inammissibili per le stesse ragioni connesse ai limiti dell'art. 448 c.p.p.

  • art. 240 cod. pen.

    Norme sulla confisca; la Corte ha sottolineato che per impugnare la confisca è necessario che il ricorrente specifichi il proprio interesse e contesti con argomentazioni congrue il nesso di pertinenzialità tra bene e reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'impugnante in caso di inammissibilità fondata su profili di colpa; applicata per disporre il pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le sentenze pronunciate in patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sono soggette a limiti stringenti in Cassazione: contestazioni sulla determinazione della pena e sull'applicazione di circostanze attenuanti sono spesso inammissibili se la pena è stata fissata nei termini concordati dalle parti, salve le ipotesi tassative previste dall'art. 448 c.p.p.
  • Per impugnare la confisca (art. 240 c.p.), il ricorrente deve dimostrare interesse concreto e fornire argomentazioni specifiche e circostanziate sul mancato nesso di pertinenzialità tra bene e reato; ricorsi generici o aspecifici saranno dichiarati inammissibili.
  • La motivazione del giudice di merito che espliciti la dinamica del reato e il ruolo delle cose sequestrate può rendere agevole la verifica del nesso di pertinenzialità, riducendo lo spazio per censure in Cassazione se il ricorrente non contesta specificamente tali elementi.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile per profili di colpa, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazione.

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