Cassazione Penale, Ordinanza n. 30741/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La decisione riguarda la revoca della detenzione domiciliare concessa a una persona in qualità di collaboratore di giustizia. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione di legge per erronea valutazione delle condotte asseritamente trasgressive contestate al soggetto, sostenendo che tali condotte non sarebbero mai sfociate in comportamenti di rilievo penale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione dei presupposti della revoca, chiedendo una diversa lettura del materiale fattuale posto a base dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, osservando che esso tendeva a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità sui presupposti della revoca della misura alternativa. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva valorizzato le reiterate violazioni delle prescrizioni, anche ammesse dall'interessato, e le aveva ritenute incompatibili con una prognosi favorevole sulla capacità di rispettare le prescrizioni e sul rischio di recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
misura della detenzione domiciliare
la misura alternativa può essere revocata quando le condotte del beneficiario evidenzino l'inaffidabilità nel rispetto delle prescrizioni e un giudizio sfavorevole sulla futura osservanza delle stesse
revoca della misura alternativa
la valutazione dei presupposti di revoca, se sorretta da motivazione congrua e basata su elementi di fatto, non può essere surrogata in cassazione da una nuova valutazione di merito
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la revoca di una misura alternativa, non è consentito dedurre censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sui fatti già accertati dal giudice di sorveglianza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che sia generico o aspecifico e che non si confronti in modo puntuale con l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata.
- La revoca della detenzione domiciliare può essere sorretta dalla reiterata violazione delle prescrizioni imposte, quando tali condotte siano sintomatiche di mancata affidabilità del beneficiario e di prognosi negativa circa il rispetto futuro delle condizioni della misura.
- Ai fini della revoca di una misura alternativa, rileva non solo l'eventuale rilievo penale delle singole condotte, ma anche la loro idoneità complessiva a escludere la capacità di autocontrollo e la possibilità di una esecuzione extramuraria affidabile.
Come è indicizzato
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