Cassazione Penale, Sentenza n. 43384/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del T.U. immigrazione (mancata ottemperanza all'ordine del questore di consegnare il passaporto e di presentarsi per accompagnamento alla frontiera). Ha dedotto: 1) omessa motivazione in ordine alla richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (eccezione che riguarda la possibile esclusione della procedibilità/pena per particolare tenuità del fatto), allegando elementi quali la presentazione spontanea alla notifica del decreto di espulsione, un unico precedente remoto, il rapporto familiare con una figlia cittadina italiana e attività lavorativa regolare; 2) violazione dell'art. 133 cod. pen. per eccessiva sproporzione della pena (multa di 20.000 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: il Giudice di pace non ha motivato sulla richiesta difensiva di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur risultando la richiesta dal verbale di udienza. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla questione dell'improcedibilità/causa di esclusione prevista dall'art. 34 e il procedimento è stato rinviato al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica, per nuovo esame, libero nell'esito, su quel punto. Il restante motivo (art. 133 c.p.) è stato assorbito o dichiarato inammissibile per carenze di specificità; la Corte ha altresì dichiarato inammissibile parte del ricorso.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, Testo Unico sull'immigrazione
Norma contestata a carico dell'imputato per la mancata ottemperanza all'ordine del Questore di consegnare documento e presentarsi per accompagnamento alla frontiera; costituisce il fatto-reato in concreto valutato dal giudice.
art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Riconosciuta dalla Corte come causa di esclusione della procedibilità o della punibilità applicabile anche ai reati del T.U. immigrazione quando ricorra la particolare tenuità del fatto. L'applicazione richiede un giudizio concreto sulla fattispecie realizzata, valutando congiuntamente gli indici normativi (esiguità del danno/pericolo, occasionalità della condotta, ridotto grado di colpevolezza) e gli effetti del procedimento sulla vita dell'imputato.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena e principio di proporzionalità. Nel caso, la doglianza sulla eccessività della pena è stata ritenuta assorbita o formulata in modo generico; la Corte non ha pronunciato sul merito dopo aver accolto il primo motivo.
art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. L. 18.12.2020, n. 17
Norma procedurale richiamata per il deposito di conclusioni scritte dal Pubblico Ministero; menzionata nel quadro procedurale ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- La causa di esclusione prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 può essere applicata anche ai reati del Testo Unico sull'immigrazione se il fatto, valutato concretamente, risulta di particolare tenuità (esiguità del danno/pericolo, occasionalità, basso grado di colpevolezza).
- La richiesta difensiva di applicazione dell'art. 34 può essere desunta dal verbale di udienza; il giudice è tenuto a valutare e motivare espressamente la richiesta: l'omessa pronuncia su tale istanza determina vizio e può condurre all'annullamento con rinvio.
- In sede di cassazione la Corte verifica la completezza della motivazione del giudice di merito: l'omessa valutazione di questioni decisive per la riconoscimento di una causa di non punibilità è motivo idoneo per l'annullamento.
- Le contestazioni sulla misura della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. richiedono argomentazioni specifiche e circostanziate; se formulate in modo generico possono risultare inammissibili o assorbite da questioni preliminari più decisive.
- Se si invoca la particolare tenuità, è utile documentare elementi concreti (comportamento collaborativo, precedenti remoti, rapporti familiari e lavoro) e farli risultare nel verbale o in documenti allegati affinché il giudice possa operare il necessario bilanciamento.
- Se il giudice di pace omette di decidere su una richiesta rilevante, la strada corretta è il ricorso per cassazione che può ottenere l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio; la Corte può disporre il rinvio ad un diverso giudice per garantire imparzialità procedurale.
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