Sentenza n. 1864/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n.3446/2024 del 19.12.2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La società creditrice e l’avvocato, nella qualità di procuratore antistatario per le spese di lite liquidate nel giudizio civile presupposto, hanno agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3446/2024, divenuto esecutivo per mancata opposizione e notificato in forma esecutiva al Comune. Il decreto ingiuntivo condannava l’amministrazione al pagamento, in favore della società, di € 27.770,40 oltre interessi, nonché delle spese processuali in favore del procuratore antistatario. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Comune non provvedeva al pagamento e non si costituiva in giudizio. I ricorrenti chiedevano l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo non opposto era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata quanto all’individuazione dei creditori e del debitore e all’importo dovuto. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, inclusi la mancata opposizione al decreto, la sua notificazione in forma esecutiva e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Comune di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, autorizzato a delegare un funzionario di adeguata competenza, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha disposto, inoltre, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguire il titolo e può adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, unitamente agli altri presupposti, condizione per l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo e ritualmente notificato all’amministrazione, costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza e vincola l’amministrazione quanto all’individuazione del creditore, del debitore e dell’importo dovuto.
- La persistente inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un titolo giudiziale, dopo la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il giudice amministrativo a ordinare l’integrale adempimento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli un termine per sostituirsi all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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