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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19610 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato d’ufficio inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché l’unico soggetto legittimato a resistere era l’Agenzia delle Entrate, subentrata al Ministero nel giudizio di appello. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 12.000 euro oltre accessori.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa e liquidato maggiori imposte, interessi e sanzioni. In Cassazione deduceva, tra l’altro, la violazione delle norme sulle nuove eccezioni e sulle memorie illustrative nel processo tributario, la lesione del diritto di difesa e l’illegittimo utilizzo di dichiarazioni testimoniali come elemento probatorio. La Corte ha tuttavia rilevato che tutti i motivi erano accompagnati da quesiti di diritto generici e privi dell’indicazione della concreta fattispecie, della regola applicata dal giudice di merito e della diversa regola che si sarebbe dovuta applicare.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2

    La CTR aveva ritenuto inammissibili le eccezioni sollevate dalla contribuente soltanto con la memoria illustrativa, qualificandole come tardive. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, poiché ha dichiarato inammissibile il motivo per carenza del quesito di diritto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    La contribuente sosteneva che la norma consentisse di formulare le eccezioni nella memoria illustrativa. Anche questa censura non è stata esaminata nel merito, per l’inammissibilità del relativo motivo di ricorso.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57

    La norma è richiamata per il subentro dell’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Finanze nei rapporti controversi.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2001, il passaggio delle funzioni e dei rapporti processuali all’Agenzia delle Entrate.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi di ricorso per cassazione contenessero quesiti di diritto specifici, collegati ai fatti della causa, alla regola applicata e a quella ritenuta corretta.

  • Costituzione, art. 24

    La contribuente invocava il diritto di difesa in relazione all’utilizzo di dichiarazioni testimoniali e al divieto di prova testimoniale a favore del contribuente. La Corte non ha esaminato la questione nel merito per l’inammissibilità del quesito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 40 e 42

    Le disposizioni riguardano i poteri di accertamento e i requisiti degli avvisi di accertamento. La censura relativa alla motivazione fondata su dichiarazioni di terzi non è stata esaminata per difetto del quesito di diritto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56

    Le norme riguardano l’accertamento IVA e la motivazione degli atti impositivi. La Corte non ha valutato nel merito la dedotta violazione, dichiarando inammissibile il motivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico e autosufficiente, collegando chiaramente i fatti del caso, la regola applicata dal giudice di merito e la diversa regola che si assume corretta.
  • Un quesito di diritto generico, astratto o formulato come semplice domanda teorica può comportare l’inammissibilità del motivo senza alcun esame del merito della contestazione.
  • Nel contenzioso tributario occorre distinguere tra domande o eccezioni nuove, non proponibili in appello, e argomentazioni o precisazioni eventualmente ammissibili nelle memorie: la qualificazione dipende dal contenuto concreto e dalla tempestività degli atti.
  • È essenziale individuare correttamente l’amministrazione legittimata nel giudizio: quando l’Agenzia delle Entrate ha partecipato al grado d’appello, il ricorso per Cassazione deve essere rivolto contro l’Agenzia e non contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • La dichiarazione di inammissibilità per ragioni processuali impedisce normalmente alla Corte di esaminare la fondatezza sostanziale delle contestazioni sull’accertamento, sulle prove o sulla motivazione dell’atto impositivo.
  • La parte soccombente in Cassazione è normalmente condannata al pagamento delle spese di lite.

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