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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19329 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU/TIA di Euro 83.525,06 relativo al periodo 1 gennaio 2004–30 giugno 2009, calcolato su 2.440 mq destinati a magazzino e 458 mq destinati a uffici. La contribuente sosteneva che il magazzino fosse utilizzato esclusivamente come deposito o area di appoggio per merci in transito, senza produzione di rifiuti urbani o assimilati, e contestava anche la tassabilità integrale degli uffici, la debenza del tributo dopo il rilascio dell’immobile e l’applicazione dell’IVA. L’ente impositore contestava l’esenzione, sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione e provare la tipologia dei rifiuti prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell’ente impositore, limitatamente ai motivi relativi all’onere della prova sulla superficie degli uffici. Ha confermato che la contribuente aveva fornito prove sufficienti per superare la presunzione di tassabilità dei 2.440 mq adibiti esclusivamente a deposito, mediante contratto di locazione, autorizzazione tecnico-sanitaria e documenti di trasporto. Tuttavia, ha ritenuto errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva posto sull’ente impositore l’onere di dimostrare quale quota dei 458 mq fosse effettivamente utilizzata come ufficio: spettava alla contribuente provare la non utilizzazione o l’esclusione di specifiche superfici. La Corte ha inoltre escluso l’IVA sulla TIA1 applicabile al periodo controverso, ha respinto le censure sulla motivazione e ha ritenuto infondato o inammissibile il motivo relativo al rilascio dell’immobile. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salvo le superfici escluse dalla legge.

    La norma introduce una presunzione relativa di tassabilità degli immobili occupati o detenuti nelle zone in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato. Chi invoca un’esenzione o l’esclusione di determinate superfici deve provare concretamente la destinazione e delimitazione delle aree non tassabili.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    Prevede l’obbligo di denuncia ai fini della tassa rifiuti e rafforza l’onere informativo del contribuente sulle superfici e sulle condizioni rilevanti per la tassazione.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49

    La TIA1 prevista dall’art. 49 è stata qualificata dalla giurisprudenza come entrata di natura tributaria e non come corrispettivo per un servizio.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238

    Disciplina la TIA2, tariffa distinta dalla TIA1 e avente natura privatistica secondo la ricostruzione giurisprudenziale richiamata.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito dalla L. n. 122 del 2010

    La disposizione riguarda la TIA2 e non ha efficacia retroattiva sulla TIA1. Pertanto, per il periodo precedente e fino all’applicazione della nuova tariffa, la TIA1 conserva natura tributaria e non è soggetta a IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 3

    L’IVA si applica a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a fronte di un corrispettivo, non a un’imposta avente natura tributaria. Di conseguenza, la TIA1 non è assoggettabile a IVA.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che invoca un’esenzione o l’esclusione di una superficie dalla base imponibile deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, la contribuente ha provato la destinazione a mero deposito del magazzino, ma avrebbe dovuto provare anche l’eventuale non utilizzazione o non tassabilità di parte degli uffici.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; art. 132 c.p.c.; art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non è però necessario indicare espressamente ogni norma applicata, purché le ragioni della decisione siano individuabili e non apparenti, contraddittorie o incomprensibili.

  • Art. 112 c.p.c.

    Se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente proposta, la censura deve essere formulata come error in procedendo per omessa pronuncia, non come semplice omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, la mera detenzione di un immobile situato in una zona servita fa presumere la tassabilità delle superfici; l’esclusione o riduzione richiede una prova concreta, documentata e riferita a superfici precisamente individuate.
  • Un’area adibita esclusivamente a deposito o transito merci può essere esclusa dalla tassa se il contribuente dimostra che non vi si producono rifiuti urbani o assimilati, oppure che vi si producono soltanto rifiuti speciali o imballaggi soggetti a diverso regime.
  • Il contratto di locazione, le autorizzazioni amministrative, la destinazione urbanistica o sanitaria e i documenti commerciali e di trasporto possono costituire elementi idonei a dimostrare la reale destinazione dell’area.
  • Per uffici, magazzini e altre aree miste non basta contestare genericamente la superficie accertata: il contribuente deve indicare e provare quali porzioni siano inutilizzate, escluse o soggette a riduzione tariffaria.
  • L’ente impositore deve provare il presupposto generale della detenzione dell’immobile, mentre il contribuente deve provare le specifiche condizioni di esenzione, esclusione o riduzione della superficie imponibile.
  • La TIA1, applicabile al periodo anteriore alla TIA2, ha natura tributaria e non è soggetta a IVA; la disciplina della TIA2 non può essere applicata retroattivamente alla TIA1.
  • Il rilascio dell’immobile può far cessare il presupposto impositivo, ma deve essere provato con documentazione attendibile. La mancata variazione della sede nei registri fiscali, da sola, non dimostra che l’immobile sia rimasto occupato.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove come se fosse un giudizio di merito: occorre dimostrare una reale violazione delle regole sull’onere probatorio, un’omessa pronuncia o un’anomalia motivazionale rilevante.

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