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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-32/23

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 22 November 2023. — Tradias GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark Tradias – Earlier EU word mark TRIODOS – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-32/23

Giurisprudenza europea62023TJ0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di marchio UE "Tradias" per asserito rischio di confusione con il marchio anteriore "TRIODOS". Pur in presenza di servizi identici in classe 36, il Tribunale ha ritenuto che le somiglianze tra i segni fossero troppo deboli, soprattutto sul piano visivo e fonetico, per superare l’elevato grado di attenzione del pubblico di riferimento. È stata invece confermata l’assenza di comparazione concettuale. La domanda di riforma è stata respinta solo perché la commissione di ricorso non aveva esaminato il rischio di confusione rispetto all’intero pubblico rilevante.

Marchio UE Tradias/TRIODOS: annullata la decisione che aveva ravvisato un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 per i servizi finanziari in classe 36.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di opposizione, sussistesse un rischio di confusione tra il segno denominativo "Tradias" e il marchio anteriore denominativo "TRIODOS" per servizi finanziari identici in classe 36, alla luce della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e del livello di attenzione elevato del pubblico rilevante.

Principio di diritto

In presenza di servizi identici di natura finanziaria, un rischio di confusione non può essere ravvisato se i segni, considerati nel loro insieme, presentano una somiglianza visiva inferiore alla media e una somiglianza fonetica bassa, mentre la comparazione concettuale non è possibile perché i segni non hanno significato per il pubblico rilevante; in tali condizioni, il livello di attenzione elevato del pubblico esclude che le somiglianze residue bastino a fondare la conclusione di confusione. La decisione della commissione di ricorso che aveva concluso in senso opposto è quindi annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE Tradias/TRIODOS: opposizione e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso concerne il segno denominativo "Tradias" e il marchio anteriore "TRIODOS", entrambi riferiti a servizi finanziari in classe 36.

Fatti e procedimento amministrativo

Tradias GmbH aveva depositato una domanda di registrazione del marchio UE denominativo "Tradias" per servizi, tra cui i "finance services" in classe 36. Triodos Bank NV, titolare del marchio anteriore "TRIODOS" per servizi finanziari, monetari, bancari e assicurativi in classe 36, aveva presentato opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione per i servizi finanziari indicati. La commissione di ricorso aveva poi confermato la decisione, ritenendo che per il pubblico rilevante esistesse un rischio di confusione, in particolare per il pubblico polacco di lingua polacca nell’Unione.

Domanda proposta al Tribunale

Con il ricorso ex articolo 263 TFUE, la richiedente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione della commissione di ricorso nella parte relativa ai servizi finanziari;
  • la reiezione integrale dell’opposizione.

La censura principale verteva sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione della somiglianza tra i segni e del rischio globale di confusione.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Ricorda inoltre che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), occorre una duplice condizione cumulativa: identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei servizi.

Sono richiamate anche le disposizioni processuali sullo svolgimento del giudizio senza fase orale e sulla ripartizione delle spese.

Valutazione della somiglianza dei servizi e del pubblico rilevante

Il Tribunale non rimette in discussione, perché non contestato, che i servizi siano identici: i "finance services" della domanda ricadono nell’ambito dei servizi finanziari coperti dal marchio anteriore.

Quanto al pubblico rilevante, viene confermato che si tratta del pubblico generale e professionale dell’Unione, con un livello di attenzione elevato per i servizi finanziari, poiché tali servizi incidono direttamente sul patrimonio economico e comportano in genere importi rilevanti.

Comparazione visiva dei segni

Sotto il profilo visivo, il Tribunale osserva che i due segni:

  • hanno lo stesso numero di lettere, sette;
  • iniziano con le stesse lettere "t" e "r";
  • terminano con la stessa lettera "s".

Tuttavia, le parti centrali differiscono in modo significativo: nel segno contestato compaiono le lettere "a", "d", "i", "a", mentre nel marchio anteriore compaiono "i", "o", "d", "o". Il Tribunale ritiene che questa differenza in quattro lettere su sette sia percepibile dal consumatore, anche in ragione della diversa vocale doppia "a" rispetto alla doppia "o". La commissione di ricorso aveva sovrastimato la somiglianza: la somiglianza visiva è dunque inferiore alla media, non media.

Comparazione fonetica dei segni

Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva correttamente individuato una certa consonanza dovuta alle lettere iniziali e finali comuni e al numero di sillabe; tuttavia, aveva sottovalutato l’impatto della parte centrale diversa sulla pronuncia complessiva e sul ritmo dei due segni.

Secondo il Tribunale, "Tradias" tende a essere pronunciato come tre sillabe ("tra-di-as"), mentre "TRIODOS" come tre sillabe ("tri-o-dos") o due sillabe ("trio-dos"). Ne deriva che la somiglianza fonetica, pur esistente, è bassa e non media.

Comparazione concettuale

Il Tribunale conferma l’impossibilità della comparazione concettuale. I termini "tradias" e "triodos" non hanno significato per il pubblico di riferimento polacco; pertanto, in assenza di un contenuto semantico chiaro e immediatamente percepibile, la comparazione concettuale non è praticabile.

L’argomento secondo cui il pubblico assocerebbe nel marchio anteriore l’elemento "trio" al numero tre non è sufficiente, poiché riguarderebbe al massimo una parte del pubblico, mentre per il resto il segno rimarrebbe privo di significato.

Valutazione globale e decisione del Tribunale

Poiché i servizi sono identici, ma la somiglianza visiva è inferiore alla media e quella fonetica è bassa, il Tribunale conclude che le somiglianze tra i segni non bastano a generare un rischio di confusione alla luce dell’elevato livello di attenzione del pubblico rilevante per i servizi finanziari.

Il Tribunale respinge anche l’argomento dell’EUIPO fondato sulla presunta prevalenza del ricordo delle somiglianze sulle differenze: non esiste una regola secondo cui il pubblico ricorda solo gli elementi comuni. L’idea di "ricordo imperfetto" non consente di presumere in astratto quali elementi restino impressi nella memoria del consumatore.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

  • annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO;
  • respinge la domanda di riforma nella parte in cui la ricorrente chiedeva di rigettare integralmente l’opposizione, perché la commissione di ricorso non aveva esaminato il rischio di confusione rispetto a tutto il pubblico rilevante;
  • condanna l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, per i marchi denominativi, anche in presenza di servizi identici e di un livello di attenzione elevato del pubblico, il rischio di confusione non può essere fondato su una somiglianza solo parziale e debole dei segni, specie quando la parte centrale divergente incide sensibilmente sull’impressione visiva e fonetica complessiva e non è possibile alcuna comparazione concettuale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneservizi finanziaricontrollo giurisdizionale delle decisioni euipo

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