Sentenza del 13/03/2018 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento - Allegati - Elementi Imposizione tributaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso fosse carente di motivazione perché non erano stati allegati gli atti richiamati dall'amministrazione. La questione riguarda l'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui l'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa e, quando richiama un altro atto non già conosciuto legalmente dal contribuente, questo deve essere allegato.
La decisione
La giurisprudenza distingue tra atti necessari a comprendere la motivazione, che devono essere allegati se il contribuente non ne ha già avuto integrale e legale conoscenza, e atti normativi o secondari, come delibere e regolamenti comunali, la cui allegazione non è necessaria perché sono conoscibili mediante la pubblicazione prevista dalla legge. Pertanto, l'omessa allegazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso: occorre verificare la natura dell'atto richiamato e la sua effettiva conoscibilità da parte del contribuente.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente
Nell'avviso di accertamento devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione; se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati che non siano già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente e che siano necessari per comprendere la motivazione dell'accertamento.
Cassazione civile, n. 25731/2008
Sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti a contenuto normativo, anche secondario, come delibere e regolamenti comunali, quando siano divenuti conoscibili attraverso le formalità legali di pubblicazione.
Cassazione civile, n. 15327/2014
L'obbligo di allegare gli atti richiamati si riferisce esclusivamente agli atti dei quali il contribuente non abbia già avuto integrale e legale conoscenza.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve essere sufficientemente motivato, indicando sia i fatti posti a base della pretesa sia le norme applicate.
- L'atto richiamato nella motivazione deve essere allegato quando è indispensabile per comprendere l'accertamento e non è già legalmente conoscibile dal contribuente.
- L'omessa allegazione non comporta automaticamente l'illegittimità dell'avviso: bisogna verificare la natura dell'atto e se il contribuente ne avesse già conoscenza legale.
- Delibere, regolamenti e altri atti normativi pubblicati secondo legge normalmente non devono essere allegati, poiché la pubblicazione ne assicura la conoscibilità.
- In caso di contestazione, è utile distinguere tra atti meramente normativi, conoscibili tramite pubblicazione, e atti amministrativi o istruttori individuali, la cui mancata allegazione può compromettere il diritto di difesa.
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