Ordinanza n. 180/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto che, con memoria depositata il 7 luglio 2026, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Non è stata quindi svolta una valutazione cautelare di fumus boni iuris o periculum in mora, né è stata decisa la domanda di annullamento nel merito. Gli atti sono stati rimessi al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione della causa nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: autorizzazione all’affiancamento di un sistema di monitoraggio della concentrazione del glucosio interstiziale, già non aggiudicato alla ricorrente, al sistema aggiudicato in gara, alle medesime condizioni economiche
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ha autorizzato, nell’ambito di un accordo quadro multioperatore relativo alla fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio interstiziale, l’affiancamento del sistema Accu-Chek SmartGuide al sistema Dexcom ONE+, già aggiudicato e in corso di fornitura. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e consequenziali, incluso il parere favorevole del Dipartimento Sanità regionale e, ove adottati, l’atto integrativo o aggiuntivo dell’accordo quadro e i contratti attuativi. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia, nonché, ove occorrente, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale atto integrativo e dei contratti conseguenti. Il testo dell’ordinanza non espone il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha successivamente rinunciato.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare deve essere recepita dal giudice con presa d’atto, senza che ciò comporti una decisione sul merito della domanda di annullamento.
- Quando la parte rinuncia alla tutela cautelare, il giudizio principale prosegue per la decisione di merito, mediante rimessione degli atti al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica.
- La rinuncia alla domanda cautelare esclude, in assenza di ulteriori valutazioni, la necessità di esaminare i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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