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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17429/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, dal 1 ottobre 2012, di due dipendenti già in servizio presso ANAS al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavoratori chiedevano la conservazione, negli importi originariamente percepiti presso ANAS, di alcune voci del trattamento economico e in particolare del premio di produzione, dell'indennità di rischio e del beneficio connesso alla polizza di assistenza sanitaria integrativa prevista dall'art. 48, comma 7, del CCNL ANAS 2002-2005, oltre alla restituzione di somme decurtate e al rinnovo della polizza sanitaria. Il Ministero ricorre per cassazione contro la decisione d'appello che aveva ritenuto la polizza sanitaria un emolumento di natura retributiva, fisso e continuativo, rilevante ai fini dell'assegno ad personam riassorbibile. Con l'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 48, comma 7, e 77 CCNL ANAS 2002-2005 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che l'assicurazione sanitaria non è un emolumento retributivo, non è compresa nell'elenco delle componenti fisse e accessorie del trattamento economico e trova nel rapporto di lavoro solo una occasione contingente di fruizione; pertanto, con il trasferimento, cessato il rapporto assicurativo con ANAS, il relativo costo non può essere mantenuto nel trattamento economico garantito dall'assegno ad personam.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Ministero. Richiamando il precedente di legittimità n. 20955/2024 e il principio già affermato da Cass. n. 22626/2023, la Corte osserva che, a seguito del trasferimento dei dipendenti al Ministero, il versamento del premio da parte di ANAS non ha più ragion d'essere perché è cessato il rapporto assicurativo e la relativa funzione è assorbita dall'analogo beneficio di cui i lavoratori fruiscono tramite la Cassa di previdenza e assistenza ministeriale. La Corte precisa che non viene negata in astratto la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo, ma si afferma che tale pagamento è logicamente condizionato dalla vigenza della polizza e che il suo mantenimento, mentre i lavoratori godono di altra copertura assicurativa, esorbita dalla funzione dell'assegno ad personam, il quale serve soltanto a evitare una reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento. La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto della domanda relativa alla conservazione della polizza sanitaria ANAS. Quanto alle spese, la Corte compensa per due terzi quelle dei gradi di merito, ponendo a carico del Ministero il residuo, e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 7, CCNL ANAS 2002-2005

    La previsione contrattuale sull'assistenza sanitaria integrativa non viene letta come fonte di un diritto al mantenimento della relativa polizza dopo il trasferimento, perché il beneficio è connesso alla permanenza del rapporto assicurativo e alla disciplina del trattamento economico vigente presso il datore di origine.

  • art. 77 CCNL ANAS 2002-2005

    È richiamato per escludere che l'assicurazione sanitaria sia inclusa tra le componenti fisse e accessorie del trattamento retributivo rilevanti ai fini della conservazione integrale dell'emolumento dopo il trasferimento.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza di violazione di legge, ma la decisione non sviluppa un'autonoma ratio costituzionale; la Corte decide sulla base dell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva e della funzione dell'assegno ad personam.

Massime di principio

  • In caso di trasferimento del dipendente tra amministrazioni o enti, l'assegno ad personam ha la funzione di evitare un peggioramento del trattamento economico complessivo, ma non consente di mantenere voci o benefici che presuppongono la perdurante vigenza del rapporto o della copertura originaria.
  • Un beneficio di assistenza sanitaria integrativa previsto dalla contrattazione collettiva non può essere automaticamente qualificato come componente stabile e indefettibile della retribuzione solo perché riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro: occorre verificare se la sua erogazione sia logicamente condizionata alla permanenza della specifica polizza o del relativo regime assicurativo.
  • Quando il lavoratore trasferito continua a godere di una diversa copertura assistenziale presso il nuovo datore, il mantenimento del valore economico del premio assicurativo originario può risultare incompatibile con la funzione compensativa dell'assegno ad personam.
  • La qualificazione di una voce come retributiva non implica, di per sé, il diritto alla sua conservazione inalterata dopo il trasferimento; è necessario accertare se la voce sia strutturalmente legata a un servizio o beneficio cessato e se la sua conservazione ecceda la finalità di neutralizzare la reformatio in peius.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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