Cassazione Penale, Ordinanza n. 03552/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In ricorso ha dedotto, da un lato, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, dall'altro, il diniego di una seconda sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate: quanto alle attenuanti generiche, il diniego era giustificato dal recente precedente specifico dell'imputato, elemento ostativo valorizzabile anche da solo; quanto alla sospensione condizionale, la prognosi negativa era sorretta dalla recente condanna per fatto della stessa specie, già oggetto di sospensione condizionale, e quindi non era illogica.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Indica il titolo di reato per cui è stata pronunciata la condanna confermata in appello.
art. 62-bis c.p.
Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente valorizzare gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi, anche solo i precedenti penali dell'imputato, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a rispondere puntualmente a tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti di maggiore peso ostativi al riconoscimento del beneficio.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche esclusivamente in base ai precedenti penali dell'imputato, poiché tale valutazione esprime comunque un giudizio negativo sulla personalità del reo.
- Il diniego di una seconda sospensione condizionale della pena è sorretto quando la prognosi sfavorevole si fonda su una recente condanna per fatto della stessa specie, specie se in relazione a quella precedente era già stata concessa la sospensione condizionale.
- Quando le censure difensive risultano manifestamente infondate, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e pone a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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