Ordinanza n. 1278/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio emesso in data 29.10.2025 e notificato al ricorrente in data 10.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato sull'insufficienza dei mezzi di sussistenza dimostrati dall'istante. In sede cautelare il TAR ha esaminato sommariamente le doglianze, rilevando altresì, senza definirla, una questione relativa alla regolarità della procura in atti, segnalata in udienza ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, allo stato e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, le doglianze non fossero assistite da adeguato fumus boni iuris. Il giudizio negativo è stato motivato dalla documentazione versata in atti e dagli argomenti del Ministero circa l'incapienza dei mezzi di sussistenza dimostrati dal richiedente. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che il ricorrente conserva la possibilità di ripresentare l'istanza, corredandola della documentazione necessaria, affinché il Consolato competente verifichi l'effettiva sussistenza dei mezzi minimi prescritti dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla questione della regolarità della procura in atti, rilevata in udienza, senza che l'ordinanza la definisca.
Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000
Individua i mezzi minimi di sussistenza rilevanti per la verifica della domanda di visto; il TAR ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la disponibilità di tali mezzi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo presuppone che le censure risultino assistite da un adeguato fumus boni iuris alla luce della documentazione disponibile e delle ragioni poste dall'amministrazione a fondamento dell'atto.
- Quando il diniego di un visto per motivi di studio è motivato dall'insufficienza dei mezzi di sussistenza, la domanda cautelare non può essere accolta se, a un esame sommario, il richiedente non dimostra la disponibilità dei mezzi minimi richiesti dalla disciplina applicabile.
- La possibilità di ripresentare l'istanza con documentazione idonea a dimostrare i requisiti richiesti può incidere sulla valutazione del periculum in mora e giustificare il rigetto della misura cautelare.
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