Cassazione Penale, Sentenza n. 43977/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di modificare la custodia cautelare in carcere. I motivi di ricorso erano due: (1) la mancata traduzione del ricorrente all'udienza di discussione nonostante la tempestiva istanza, con censura alla motivazione del giudice che richiedeva una specifica richiesta di essere "sentito" e non riconosceva la mera presenza alla discussione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla proporzionalità della misura e all'attualità delle esigenze cautelari, rilevando il giudice la mancata valutazione della precedente ammissione e del positivo esito dell'affidamento in prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente, richiamando vasta giurisprudenza interna, costituzionale e sovranazionale sul diritto fondamentale dell'imputato a partecipare alle udienze camerali se detenuto nel medesimo distretto. Ha affermato che, quando il detenuto si trovi nel medesimo distretto e abbia tempestivamente richiesto di partecipare, il giudice non può negare la partecipazione per mere ragioni discrezionali e deve disporre la traduzione o altra modalità (es. videoconferenza). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Taranto - sezione per le misure cautelari personali - per nuovo giudizio. Ha inoltre disposto che copia della sentenza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché adempia a quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non è stata disposta la rimessione in libertà immediata
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Riconosciuto come norma che regola la partecipazione dell'imputato alle decisioni camerali; la Corte interpreta il diritto di partecipazione come una posizione giuridica fondamentale, rafforzata quando il detenuto sia nel medesimo distretto del giudice
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con le Sezioni Unite (Ramondo): la distinzione tra diritto di partecipare al procedimento e diritto di essere sentito, quest'ultimo soggetto a diversa disciplina e possibilità di differimento
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato per osservare l'assenza di una previsione che legittimi il rifiuto della partecipazione diretta dell'interessato all'udienza camerale quando la richiesta è tempestiva e il detenuto si trova nel medesimo distretto
comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
La cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario affinché provveda agli adempimenti necessari per consentire la partecipazione del detenuto, secondo quanto disposto dalla Corte
Direttiva 2016/343/UE
Richiamata per i principi partecipativi dell'imputato (artt. 2, 8, 10), come fonte sovranazionale che codifica diritti procedurali fondamentali
Sez. U, Sentenza n. 35399 del 24/06/2010
Affermata la rilevanza rafforzata del diritto dell'imputato di essere presente nel giudizio camerale quando è detenuto nel medesimo circondario del giudice procedente; sottolineata la tempestività dell'istanza
Sez. U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020 (Ramondo)
Conferma la distinzione tra diritto di partecipare e diritto di essere sentito; esclude valutazioni discrezionali diverse dalla tempestività dell'istanza
Giurisprudenza CEDU (es. Niedbata, Wtoch, Klamecki)
La Corte EDU ha considerato la partecipazione del detenuto alle udienze decisiva per le garanzie proceduralmente minime (art. 5 CEDU), ritenendo incompatibile con la Convenzione l'impossibilità di partecipare a udienze che incidono sulla libertà personale
Massime di principio
- Se il detenuto si trova nel medesimo distretto del giudice e ha tempestivamente richiesto la partecipazione all'udienza camerale, il giudice è obbligato a disporre la traduzione o altra modalità (es. videoconferenza); il rifiuto ingiustificato comporta nullità e può determinare l'annullamento del provvedimento cautelare
- Il diritto di partecipazione dell'imputato alle decisioni camerali è un diritto fondamentale distinto dal diritto ad essere sentito: la prima situazione impone la presenza del detenuto se si trova nel distretto; la seconda può giustificare differimenti disciplinati da norma diversa
- Le limitazioni alla partecipazione dell'interessato sono eccezionali e devono trovare specifica previsione legislativa; in mancanza non è consentito al giudice negare la partecipazione richiesta e tempestiva
- La violazione delle garanzie partecipative può rendere inefficace la misura cautelare adottata o confermata, portando all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
- Anche in presenza di questioni di proporzionalità o attualità delle esigenze cautelari (es. valutazione di precedente affidamento in prova), tali profili devono essere esaminati dal giudice di merito dopo che sia assicurata la partecipazione dell'interessato
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