Cassazione Penale, Sentenza n. 37711/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la remissione di querela, validamente accettata dal querelato e documentata, estingue il reato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, ha revocato le statuizioni civili della sentenza e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a far rilevare l'intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato. Il difensore ha documentato la remissione; la questione riguarda l'effetto estintivo della remissione di querela e la conseguente declaratoria di estinzione del reato da parte della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1‑bis e seguenti
Tali disposizioni consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando non è stata richiesta la trattazione orale nei termini; qui la causa è stata decisa in tale modalità.
Principio giurisprudenziale sulla remissione di querela
La remissione di querela, se ritualmente proposta e accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato; questo effetto deve essere rilevato dal giudice di legittimità e può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili.
Massime di principio
- La remissione di querela, quando risulti documentalmente e sia stata accettata dal querelato, estingue il reato e può essere fatta valere anche in sede di cassazione.
- Affinché la remissione produca effetti processuali davanti alla Corte di cassazione è necessaria la tempestiva proposizione del ricorso: il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'estinzione o darne rilievo su ricorso.
- Se il reato è estinto per remissione di querela la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e revocare le statuizioni civili conseguenti alla condanna.
- La remissione di querela non impedisce che siano pronunciate misure relative alle spese processuali: la Corte può comunque condannare l'imputato (ricorrente) al pagamento delle spese come previsto dalla legge.
- In procedure di cassazione, se non è richiesta la trattazione orale nei termini, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, secondo gli articoli indicati del codice di procedura penale.
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