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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23818/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazioni degli artt. 125, 274, 275 e 299, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice del riesame si era basato su richiamo generico di precedenti non sfociati in procedimenti a suo carico, non aveva valutato l'effetto del cosiddetto "tempo silente" (il tempo trascorso dai fatti) e non aveva adeguatamente considerato la durata della custodia già eseguita e l'esclusione di responsabilità per alcuni reati. Contestava inoltre l'affermazione che solo la custodia carceraria potesse interrompere i collegamenti criminali e che il domicilio proposto fosse inidoneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Nel motivare l'inammissibilita la Corte ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'accertamento della presenza di un apparato logico-argomentativo e non consente la rivalutazione del merito ove la motivazione sia adeguata. Ha osservato che, in presenza della presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., la custodia in carcere resta presumibilmente adeguata fino a che non emergano fatti nuovi idonei a mutare il quadro, e che il "tempo silente" tra commissione del reato e richiesta non è di per sé decisivo: rileva piuttosto il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale novum. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguata base fattuale (predecessi di polizia, avviso orale, Daspo, frequentazioni indicate nel provvedimento, l'episodio del 9/7/2019 con ritrovamento di stupefacente) per escludere che la presunzione fosse vinta e per dubitare dell'idoneità del domicilio proposto; tali valutazioni di fatto, coerenti e non contraddittorie, sfuggono al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che disciplina il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; dalla natura del reato deriva, ai fini cautelari, la presunzione relativa di pericolosità sociale quando richiamata dall'art. 275 c.p.p.

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che sanziona il comportamento di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti; rilevante nel quadro indiziario e nella valutazione del pericolo di reiterazione

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione in concorso a reato; utilizzato nel quadro accusatorio originario

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale per taluni reati (comma 3) e stabilisce che tale presunzione accompagna la misura anche nelle fasi successive, potendo essere vinta solo da fatti nuovi e specifici che ne dimostrino l'attenuazione

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole di valutazione della revoca o sostituzione della misura; la Corte ricorda che il tempo rilevante è quello dalla applicazione della misura e che occorre un novum per modificare la prognosi cautelare

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine ai vizi di motivazione e alla struttura dell'indagine di legittimità; la Corte tuttavia richiede che la motivazione presente abbia un apparato logico-argomentativo

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni proceduralmente rilevanti; la Corte non ha ritenuto violata la motivazione sul punto contestato

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello cautelare; la Corte richiama la natura strutturale dell'impugnazione e l'applicabilità delle regole generali sugli atti di impugnazione, compreso l'onere di specificare i motivi

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme citate per richiamare l'obbligo di specificare i motivi nell'impugnazione e il contenuto dell'atto di appello, con l'indicazione dei capi e dei punti contestati

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al procedimento di riesame e alle valutazioni compiute dal Tribunale in ordine alle frequentazioni e agli elementi di contesto rilevati

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione di provvedimenti cautelari è limitato a verificare la presenza di un apparato logico-argomentativo coerente; non è ammessa una rivalutazione del merito quando la motivazione sia adeguata
  • Per i reati che inquadrano la presunzione relativa di pericolosità sociale (art. 275, comma 3, c.p.p.) la custodia in carcere resta presumibilmente adeguata anche nelle fasi successive, salvo che emergano fatti nuovi e specifici (novum) che dimostrino lo scioglimento dei legami associativi o il ravvedimento
  • Il cosiddetto "tempo silente" (il tempo intercorso tra i fatti e la richiesta di revoca/sostituzione) non è di per sé elemento decisivo: rileva invece il periodo decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale novità sopravvenuta
  • La proposta di domicilio per gli arresti domiciliari va valutata, ma la sua idoneità non è decisiva se non è prima vinta la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere mediante fatti nuovi
  • L'appello cautelare deve indicare con precisione i capi e i motivi con l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno; argomentazioni generiche o puramente congetturali difficilmente capovolgono la prognosi cautelare
  • Valutazioni basate su precedenti di polizia, frequentazioni e comportamenti postuma (es. ritrovamenti di droga nell'abitazione) possono costituire elementi idonei a sostenere la persistenza del pericolo di reiterazione quando risultino coerenti e non contraddittori

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