Cassazione Civile, Ordinanza n. 28501/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza su una società in accomandita semplice e sui conti correnti dei soci e di un familiare estraneo alla compagine sociale, l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per il 2011, recuperando a tassazione maggiori redditi derivanti da prelevamenti e versamenti non giustificati sui conti bancari, con ricadute su Irpef dei soci, Irap della società e Iva. I contribuenti impugnavano gli atti deducendo, in primo grado, l'illegittimità delle indagini finanziarie anche sul conto del familiare estraneo e sostenendo che l'attività svolta fosse in sostanza professionale/lavorativa autonoma, svolta dai soci come cantautori, con conseguente inapplicabilità della presunzione sui prelevamenti; inoltre affermavano che molte movimentazioni erano giustificate da vincite di gioco documentate. La CTR respingeva l'appello dei contribuenti e accoglieva parzialmente quello dell'Ufficio, ritenendo non giustificate le poste attribuite a presunte vincite al gioco. In Cassazione i contribuenti proponevano due motivi: (1) vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 53 Cost., lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio e qualificato come imprenditoriale l'attività della società; (2) vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le movimentazioni contestate derivavano da conti personali e da vincite di gioco e che la CTR non avrebbe considerato adeguatamente la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo, sotto la veste del vizio motivazionale, censurava in realtà una questione giuridica di merito, cioè la qualificazione dell'attività della società come imprenditoriale, e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo; il secondo motivo mirava invece a una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio della CTR, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
consente l'acquisizione e l'utilizzazione delle movimentazioni bancarie nel procedimento di accertamento; la relativa contestazione non può essere veicolata in cassazione come semplice critica alla valutazione di merito se non si deduce l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 53 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa illegittimità dell'accertamento, ma non inciso dalla decisione, che si fonda sull'inammissibilità dei motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre la critica alla sufficienza della motivazione, alle argomentazioni difensive o alla valutazione delle prove.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, nonché il come e il quando della sua discussione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti necessari a supporto del vizio denunciato, in coerenza con l'onere di specificità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/73
norma citata per l'acquisizione di copia dei conti bancari e postali nell'attività istruttoria fiscale.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/72
norma citata per l'acquisizione di dati e documenti bancari ai fini IVA.
art. 40 d.P.R. n. 600/73
richiamato quale base dell'accertamento del maggior reddito societario per il periodo d'imposta 2011.
art. 54 d.P.R. n. 633/72
richiamato quale base dell'accertamento dell'IVA evasa sulle operazioni non giustificate.
art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 446/97
richiamati per la determinazione del maggior valore della produzione netta ai fini IRAP e per l'imputazione del reddito ai soci.
art. 5 d.P.R. n. 917/86
richiamato per l'imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/73
richiamato negli avvisi notificati ai soci per l'accertamento del reddito imponibile personale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza della motivazione né la diversa lettura delle prove.
- Non è deducibile come omesso esame di un fatto storico la critica alla qualificazione giuridica del rapporto o dell'attività operata dal giudice di merito.
- La contestazione della presunzione bancaria e della ricostruzione dei movimenti sui conti correnti, se risolta in richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile in sede di legittimità.
- Per superare l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie il contribuente deve allegare e dimostrare in modo specifico la riferibilità delle singole operazioni a fatti estranei alla base imponibile, non essendo sufficiente una deduzione generica o meramente alternativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28376/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28377/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28378/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28379/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28382/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →